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F-Gas: Registro Telematico nazionale delle persone e delle imprese partono le cancellazioni!
24/02/2021


AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE CERTIFICATE DI CUI ALL’ARTICOLO 15 DEL DPR n. 146/2018

Il Ministero dell’Ambiente ha dato avviso sul proprio sito di aver avviato la procedura di cancellazione automatica dal Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate dei soggetti iscritti nelle apposite sezioni del citato Registro, che non hanno concluso l’iter di certificazione nelle modalità previste (PUBBLICATO ANCHE L’ELENCO DELLE IMPRESE E DELLE PERSONE DA CANCELLARE)

In sostanza questo provvedimento riguarda tutte le imprese che, con l’entrata in vigore del regolamento DPR n. 146 del 16 novembre 2018 e il precedente DPR n. 43 del 27/01/2012, si erano iscritte al portale FGAS, attraverso la Camera di Commercio del proprio capoluogo di regione, ma che non hanno poi completato, di fatto, l’iter di certificazione presso uno degli Enti certificatori autorizzati dal Ministero dell’Ambiente, con il conseguimento del regolare patentino FGAS (per le Persone) e della Certificazione dell’impresa, da parte di un ente Certificato e riconosciuto.

Ricordiamo a tutte le persone fisiche e le imprese che alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti risultavano iscritte al Registro telematico nazionale, che avevano l’obbligo di conseguire i pertinenti certificati entro il termine di otto mesi a partire dal 24 gennaio 2019 (ovvero la data dell’entrata in vigore del DPR 146/2018); analoga scadenza valeva per i nuovi iscritti e il mancato rispetto di tale termine comportava la decadenza dell’iscrizione della persona fisica e dell’impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.

Con questo provvedimento, il Ministero dell’Ambiente ha dato seguito a quanto previsto dall’art. 21, comma 7 del DPR 146/2018.

Trascorso il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso, (Gazzetta Ufficiale del 12/02/2021) si provvederà alla cancellazione dal Registro telematico nazionale delle persone fisiche e delle imprese iscritte in data antecedente al 24 gennaio 2019 e non in possesso di alcun certificato o attestato, previa verifica che gli stessi, nel frattempo, non abbiano conseguito la certificazione o l’attestazione.

La cancellazione dal Registro telematico sarà irreversibile e qualora la persona fisica o l’impresa intenderà svolgere, nei mesi a venire, attività per cui è richiesto l’obbligo di iscrizione al Registro, dovrà avviare di nuovo l’iter di iscrizione, ai sensi degli articoli 7, comma 3, 8, comma 3 e 9, comma 2 del D.P.R. n. 146/2018.

Le imprese che sono in fase di completamento dell’iter di certificazione e che rientrano nel regolare periodo di 8 mesi dall’iscrizione, non subiranno nessuna cancellazione, mentre i soggetti o le imprese che avevano un’iscrizione più datata (oltre 8 mesi dall’iscrizione) possono rivolgersi per es. al CNA di loro competenza per valutare come procedere al fine di concludere rapidamente l’iter (qualora possibile) senza dover successivamente rifare una nuova iscrizione.

Si ricorda, infine, che in virtù dell’articolo 8 (commi 1 e 2) del Decreto Legislativo n. 163/2019, persone fisiche e imprese che operano senza regolare certificazione possono incorrere in pesanti sanzioni amministrative e pecuniarie (da 10.000 a 100.000 euro).

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