Domanda: Un nuovo condomino che ha acquistato un appartamento vuole allacciarsi alla rete fognaria condominiale, è possibile o deve attenersi a procedure particolari?
Risposta:
Purtroppo l’allaccio alla rete fognaria condominiale è da tempo un argomento un po’ spinoso e oggetto di contenziosi tra condomini.
La rete fognaria e idrica rientra, ex art. 1117 cc, fra i beni comuni.
Lo ha confermato la Corte di Appello di Roma (Sentenza n. 6930, 3 novembre 2022) che ha concesso che una condomina potesse procedere all’allacciamento alla rete fognaria nonostante nel regolamento condominiale le condotte fognarie e idriche non fossero indicate fra le parti comuni. La parte comune è quella parte del bene immobile che è idoneo a servire o ad essere fruito dalla collettività. È bene condominiale anche quello che è collegato funzionalmente o strutturalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva. Un elenco non esaustivo di questi beni è contenuto nell’art. 1117 cc.
Alla luce di quanto sopra si può affermare che, ad esempio, è legittimo l’allaccio agli scarichi comuni di un nuovo bagno privato. In particolare anche l’allaccio del nuovo bagno allo scarico comune rappresenta un comportamento assolutamente lecito, rispettoso del dettato dell’art. 1102 c.c., a tenore del quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Comunque di prassi sarebbe sempre buona norma informare i condomini e poi nel caso dovessero rifiutare è possibile applicare la legge come spigato sopra.