Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento e che sostengano le spese dell’intervento stesso.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
• le persone fisiche quali possessori, titolari di un diritto reale sull’immobile, comodatari, inquilini o esercenti arti e professioni;
• i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
• le associazioni tra professionisti;
• gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Tra le persone fisiche vanno contate anche, sebbene non titolari dell’immobile:
• il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
• il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
L’Agenzia delle Entrate rispondendo ai dubbi di un contribuente, ha chiarito che la detrazione fiscale spetta a chi ha effettivamente sostenuto le spese per la riqualificazione energetica.