Se una persona ha già utilizzato un Bonus Ristrutturazioni due anni fa, può usufruire dello stesso anche oggi? E abbinato ad altri?
Attualmente la detrazione per ristrutturazione è attualmente riconosciuta sper ammontare massimo di spesa di 96 mila euro l’anno per immobile, come previsto dall’art. 16-bis del TUIR.
Nella circolare 17/2015 si legge che in caso di interventi che consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, il comma 4 dell’articolo stabilisce che ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
Ciò non si applica agli interventi autonomi, a patto che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.
L’agenzia delle Entrate specifica anche che l’art. 16-bis del TUIR non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione, nel rispetto dei limiti in precedenza indicati.
Quindi, se un immobile è già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, è viene effettuata una nuova nuova ristrutturazione che non si configura come mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento.
Sostituzione caldaia già beneficiaria di detrazione
Domanda: È possibile fruire di un bonus edilizio su uno stesso edificio o, addirittura su uno stesso elemento (ad. esempio, la sostituzione della caldaia), per cui si è già in passato beneficiato dell’agevolazione e si sta ancora ricevendo le residue rate della detrazione?
Per il caso specifico è necessario prima fare la distinzione tra due casistiche di interventi:
- interventi autonomi
- interventi di mera prosecuzione
L’Agenzia delle Entrate (circolare 17/2015), l’art. 16-bis del TUIR non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione. Quindi, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, sia effettuato un nuovo intervento che non consista nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi nuovamente della detrazione, fermo restando il rispetto dei limiti al momento vigenti.
In caso di interventi che consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, il comma 4 dell’articolo 16 bis del TUIR prevede che “ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni”. Quindi, se un intervento è la continuazione di uno cominciato l’anno prima, esso va considerato nel limite totale delle spese detraibili per quella fattispecie. Tale vincolo non si applica invece agli interventi autonomi.
L’autonoma configurabilità dell’intervento è subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, all’espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell’opera o la dichiarazione di fine lavori. L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente (SCIA, CILA, ecc).
Sostituzione caldaia che già beneficia di detrazione con sistema a pompa di calore
Vediamo un’altro esempio.
Domanda: Se si volesse sostituire la caldaia a condensazione con in corso una detrazione di 10 anni non ancora terminata con un sistema a pompa di calore per eliminare il gas, è possibile fruire del bonus per la pompa di calore?
La risposta è positiva. Non vi sono ostacoli, infatti, a fruire dell’Ecobonus per un intervento espressamente agevolato dalla normativa vigente anche se, in passato, si è utilizzato un diverso beneficio per un intervento riguardante sempre l’impianto di riscaldamento e, per il quale, si stanno ancora detraendo le rate residue di ripartizione decennale del bonus medesimo (che restano comunque utilizzabili sino ad esaurimento, sempre nel limite della capienza Irpef del beneficiario).
Ovviamente, per fruire legittimamente del bonus, è necessario il rispetto dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa.