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Nuove regole per le case vacanze e affitti brevi

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E’ entrata in vigore la legge che introduce l’obbligo anche per i proprietari privati di dotare le unità immobiliari concesse in affitto per brevi periodi dell’equipaggiamento minimo per una protezione attiva dal fuoco. Se la proprietà è invece una società o la locazione viene esercitata in forma imprenditoriale, è necessario l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi (obbligo di SCIA e impianti antincendio).

Con il cosiddetto Decreto Anticipi (D.L. n. 145 del 18 ottobre 2023) e poi dalla legge di conversione, viene previsto un codice identificativo nazionale, CIN, assegnato dal Ministrero del Turismo, da esporre sia all’esterno dello stabile sia su tutti gli annunci pubblicati ad esso relativi, pena una multa che arriva fino a 8mila euro.

Le novità riguarda sia gli affitti turistici che quelli brevi, così come definiti dall’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50:

“Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.

Il cosiddetto decreto “Anticipi”, convertito in legge a dicembre (n.191/2023), dedica un intero articolo (il 13-ter) alle locazioni turistico/ricettive e a quelle brevi.

I nuovi adempimenti antincendio

Quindi il 15 dicembre 2023 è entrato in vigore il Decreto Legge 18 ottobre 2023 n. 145, convertito in Legge n. 191, che prevede l’obbligo per i proprietari degli immobili destinati all’ospitalità turistica o agli affitti brevi (sotto i 30 giorni) di installare, con decorrenza 01.01.2024, almeno un rilevatore di Monossido di Carbonio e uno di Metano o GPL (oltre ad un estintore) in ciascun alloggio.

Per adeguarsi alla legge, le case destinate agli affitti brevi dovranno essere munite di:

  • estintori portatili:

omologati dal Ministero dell’Interno, collocati in posizione accessibile e visibile (la visibilità aumenta con l’apposizione del cartello segnaletico), nella quantità di uno ogni 200 metri quadri di superficie (minimo un estintore per piano quale ne sia la metratura), da manutenere secondo i dettami della norma UNI 9994:2013.

Un estintore prescelto da tenere in una casa vacanze (oggi equiparata a un luogo di lavoro) è un idrico da 6 kg, omologato e adatto ai rischi domestici e quindi adatto all’estinzione di

A: incendi di materiali solidi (ad es. il legno dei mobili),

B: incendi di liquidi infiammabili (ad es. alcol, solventi e altri prodotti per l’igiene),

F: incendi da combustione di oli vegetali/animali (olio da cucina).

Un’altra importante novità riguarda l’installazione dei rilevatori di gas e di monossido di carbonio. Il testo di legge recita quanto segue lasciando però aperta la questione relativa alla scelta del tipo di dispositivo di rivelazione.“…tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti“…..

Come si legge nella Legge entrambi i rilevatori sono d’obbligo così da rendere qualsiasi struttura davvero sicura in caso di perdite di gas e monossido di carbonio.


IL RILEVATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO 

Il rilevatore di monossido di carbonio deve essere conforme alla norma europea EN 50291-1:2010 “Apparecchi elettrici per la rilevazione di monossido di carbonio in ambienti domestici”.

Attraverso l’impiego di un sensore a cella elettrochimica, il rivelatore per monossido di carbonio può segnalare se il CO ha superato i livelli di guardia all’interno di una stanza E IN CASO DI SUPERAMENTO avvisa con un allarme ottico e acustico della presenza di gas nell’ambiente in cui è stato installato.

FAQ MINISTERO DEL TURISMO

Come deve essere installato un rilevatore di monossido di carbonio?
  • Il rivelatore di monossido di carbonio deve essere installato ad un’altezza superiore a quella di qualsiasi porta o finestra e vicino al soffitto.
  • In particolare, se installato sul soffitto deve essere messo almeno a 30 cm da qualsiasi parete.
  • Se  è posto su una parete deve essere posizionato a una distanza di 15 cm dal soffitto.
  • Il rilevatore deve comunque essere installato a una distanza tra 1 e 3 metri dall’apparecchio a combustione, come cucina o caldaia.
  • Nel caso in cui si decide di installare il rivelatore di monossido in un locale privo di apparecchio a combustione come una camera da letto salotto deve essere montato a parete, in linea con l’altezza della respirazione delle persone nel locale

Il rilevatore NON DEVE ESSERE INSTALLATO:

  • su un ripiano;
  • sopra il lavabo o l’apparecchio a gas;
  • in locali chiusi o angoli in cui non c’è una libera circolazione dell’aria;
  • vicino a pareti o altri ostacoli che ostruiscono il flusso del gas dall’utilizzatore al rivelatore;
  • vicino ad aspiratori e ventole che possano deviare il flusso dell’aria;
  • in ambienti dove la temperatura possa portarsi al di sopra di 45°C o al di sotto di -10 °C;
  • in ambienti critici ove polvere e sporco possano danneggiare il sensore gas;
  • su una parete umida o bagnata.

IL RILEVATORE DI GAS

Il rilevatore di gas metano e GPL deve essere conforme alla norma europea EN 50194 e certificato IMQ.

I rivelatori di gas metano e GPL avvisano per mezzo di un segnale ottico e acustico della presenza di gas nell’ambiente in cui sono installati.

Nelle versioni metano e GPL i sono tarati per rilevare una concentrazione di gas pari al 10% del L.I.E (Limite Inferiore di Esplosività).

Questa soglia può variare in base alle condizioni ambientali, ma in ogni caso non supererà il 20% del L.I.E. nei primi 5 anni si esercizio.

I rilevatori di gas combustibili devono essere alimentati con la corrente e collegati all’impianto direttamente con i cavi elettrici, non sono ammessi rilevatori alimentati a batteria.

  • I rivelatori per gas metano devono essere installati a una distanza massima di 30 cm dal soffitto.
  • I rivelatori per gas GPL invece devono essere installati a un’altezza massima di 30 cm dal pavimento.
  • Entrambi devono trovarsi a una distanza compresa tra 1 e 4 metri dall’apparecchio a combustione che usa il gas.

E’ obbligatorio installare un’elettrovalvola?

Il decreto non esplicita l’obbligo di un elettrovalvola, ciò non toglie che si consiglia di implementare l’installazione con un’elettrovalvola di intercettazione gas e il relativo collegamento con il rilevatore per una maggiore sicurezza.

 

5 COMMENTS

  1. Buongiorno, sono abbonato a Progetto Gas e non posso fare a meno di chiedere un chiarimento…… nell’articolo “Nuove regole per le case vacanze”, si comunica l’installazione del sensore di monossido di carbonio in alto al di sopra di porte o finestre……… I sensori CO sono sempre stati montati in basso, visto che il Co è più pesante dell’aria…… c’è qualcosa che non mi torna, potete fare un chiarimento? grazie in anticipo

    • Buongiorno

      Il monossido di carbonio è più leggero dell’aria e si diffonde uniformemente per tutta la stanza. Dopodiché confrontando alcune case produttrici, alcune affermano che affinché un rilevatore rilevi tempestivamente una concentrazione pericolosa di monossido di carbonio, dovrebbe essere installato il più in alto possibile, mentre altre consigliano di installare il dispositivo preferibilmente a una distanza da 1 a 3 metri dalla fonte di combustione e in posizione orizzontale, ad altezza d’uomo, ovvero a circa 1,5 e 1,7 metri dal pavimento. Per i gas pesanti, come il GPL, si consiglia di installare il rilevatore in basso (circa 30 cm dal pavimento).

      Rimaniamo a disposizione

  2. Quanto tempo si ha a disposizione per essere in linea con i nuovi adeguamenti per coloro i quali hanno già il numero identificativo?

    • Da settembre 2024, sarà obbligatorio per tutti i proprietari di immobili destinati agli affitti brevi registrarsi in una banca dati nazionale e ottenere un Codice Identificativo Nazionale (CIN). Questo codice dovrà essere esposto all’esterno dell’alloggio e incluso in ogni annuncio dei portali online e siti web di prenotazioni dirette.

  3. Ho attività ricettiva.
    Ho bisogno di acquistare e farmi montare, da voi, i seguenti rilevatori:
    Gas metano
    Monossido carbonio.
    Sono a Roma

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