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Bonus Edilizi. L’Agenzia delle Entrate aggiorna le FAQ sul visto di conformità dando chiarimento sul c.d. rilascio “ora per allora”

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Come deve essere rilasciato il visto di conformità “ora per allora” sulle comunicazioni delle opzioni (prime cessioni e sconti in fattura) relative ai bonus edilizi?

Il rilascio del visto deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate?

Sono le due domande a cui l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta aggiornando, al 6 giugno 2023, le FAQ sul tema.

Il decreto-legge n. 11 del 2023 ha sancito, dal 17 febbraio 2023, lo stop alle  opzioni di sconto in fattura e cessione del credito nei bonus edilizi, prevedendo però delle deroghe, ma è rimasta ferma la disciplina del visto di conformità.

Quindi, come era previsto dal, anche per i bonus casa diversi dal superbonus 110%, laddove si opti per lo sconto in fattura o cessione del credito, è necessario acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio fiscale.

Il visto di conformità nel bonus edilizi diversi dal 110

Anche se il decreto-legge n. 11 del 2023 ha sancito, dal 17 febbraio 2023, lo stop alle due opzioni di sconto in fattura e cessione del credito nei bonus edilizi, prevedendo delle deroghe, resta ferma la disciplina del visto di conformità.

Quindi, come era previsto dal 12 novembre 2021, anche per i bonus casa diversi dal superbonus 110%, laddove si opti per lo sconto in fattura o cessione del credito, è necessario acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio fiscale.

Nel dettaglio le Entrate alla prima domanda “Come deve essere rilasciato il visto di conformità “ora per allora” sulle comunicazioni delle opzioni (prime cessioni e sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, previsto dall’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022?”  ha risposto in questo modo:
“Il professionista incaricato, alla data di rilascio del visto, è necessario abbia preventivamente effettuato la comunicazione prevista dall’articolo 21 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Nel documento che attesta il rilascio del visto, sottoscritto dal professionista incaricato, devono essere indicati il protocollo e progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto si riferisce. Inoltre, nel documento devono essere riportati:

  • codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta;
  • codice fiscale del condominio (se applicabile);
  • codice fiscale del titolare della detrazione (cedente);
  • codice fiscale del primo cessionario/fornitore;
  • tipologia di intervento agevolato;
  • anno di sostenimento della spesa;
  • ammontare della spesa sostenuta;
  • ammontare del credito ceduto.”

Mentre in merito al secondo quesito Il rilascio del visto deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate?, l’Agenzia si così espressa:
“precisa che il rilascio del visto non deve essere comunicato all’Agenzia, perché non rappresenta una condizione necessaria per l’esercizio dell’opzione (che è già avvenuto), ma costituisce un requisito per limitare la responsabilità del cessionario ai sensi dell’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione Finanziaria.

Il professionista incaricato può inviare tramite PEC l’attestazione di rilascio del visto al soggetto interessato.”


Di seguito un elenco (esemplificativo) di lavori rientranti nell’edilizia libera:

  • pavimentazione esterna e interna
  • elemento decorativo delle facciate (es. marcapiani, modanature, corniciature, lesene)
  • grondaie, tubi, pluviali
  • serramento e infisso interno e esterno
  • inferriate/altri sistemi anti intrusione
  • parapetto e ringhiera
  • controsoffitto
  • impianto elettrico
  • impianto per la distribuzione e l’utilizzazione di gas
  • impianto igienico e idro-sanitario
  • impianto di climatizzazione
  • canne fumarie
  • ascensore, montacarichi.

L’elenco completo delle opere in edilizia libera è quello indicato nel glossario allegato al DM 2 marzo 2018.

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