Home Impianti Termici Firmato il Decreto sul periodo di accensione riscaldamento 2022/2023

Firmato il Decreto sul periodo di accensione riscaldamento 2022/2023

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Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale pubblicato dal Mite ha definito importanti novità sul fronte dell’accensione del riscaldamento 2022.

Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale.

Questa misura prevede azioni amministrative che riducano il consumo di gas per il riscaldamento mediante l’introduzione di limiti di temperatura negli ambienti, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento, in funzione delle fasce climatiche in cui è suddiviso il territorio italiano.

Sarà possibile comunque attuare, oltre a controlli a campione su edifici pubblici, grandi locali commerciali, punti a maggiore consumo, una responsabilizzazione dei conduttori degli impianti di riscaldamento centralizzato, monitorando a livello di reti di distribuzione gas cittadine la risposta degli utenti utilizzando i dati orari di prelievo ai punti di connessione tra le reti di distribuzione cittadine e i punti di riconsegna della rete di trasporto SNAM, che sono costantemente monitorati.

In particolare, il DM disporrà che:
1) i valori indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C:

a) 17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

b) 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;

2) I limiti di esercizio degli impianti termici, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione:

a) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
b) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
c) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
d) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
e) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
f) Zona F: nessuna limitazione.

Il provvedimento consente flessibilità ai Comuni: “In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta”.

Non tutte le attività dovranno sottostare alle nuove norme: “Non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili”.

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