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Condizionatore, il Comune può obbligare la rimozione dell’unità esterna in facciata

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Spesso ci capita di vedere unità esterne (pompe di calore) appese sulla facciata esterna di palazzi e caseggiati. Ma è sempre lecita questo tipo di installazione?

Attenzione, in questo caso è sempre il Comune che ha l’ultima parola sulla legittimità del nostro apparecchio di condizionamento posato in facciata.

Lo ha spiegato una nuova sentenza del Tar Lombardia, la n. 770/2022, il quale ha analizzato il ricorso, contro il Comune, presentato dalla proprietaria di una pasticceria che aveva posizionato l’impianto di condizionamento sulla facciata di un edificio, in un cortile interno nel centro storico della città.

A detta del Comune:

  • l’apparecchio era in contrasto con il regolamento edilizio ben chiaro sulle modalità di installazione di tali apparecchi in facciata;
  • l’installazione dell’unità esterna era soggetta a preventivo parere della commissione paesaggistica per la peculiare posizione del fabbricato.

Inoltre la commissione del paesaggio, in merito sul caso, si era pronunciata vietando il posizionamento di impianti tecnologici sia su spazi pubblici e pubbliche vie che nei cortili interni (nel caso specifico del cortile condominiale), fornendo alternative di installazione, per.es. al suolo, in locali interrati, nelle nicchie od interni ai locali, con la sola presa d’aria in facciata, sempre nell’assoluto rispetto dello schema compositivo.

La titolare della gelateria si difende

La titolare della gelateria afferma che:

  • collocando a terra l’unità esterna del condizionatore, recherebbe intralcio al pubblico passaggio dei pedoni, visto che lo stesso regolamento comunale richiede che l’installazione degli impianti esterni arrecassero il minor disagio possibile;
  • inoltre la facciata interessata non si affaccia sulla pubblica via del centro storico, ma rimane isolata sia alla vista sia al transito del pubblico, essendo l’apparecchiatura ubicata all’interno di un cortile privo di pregio architettonico.

Pur non essendo soggetto a vincolo, l’immobile in questione ricade all’interno dei nuclei di antica formazione, pertanto per regolamento comunale l’installazione di apparecchiature esterne richiede preventivo parere della commissione del paesaggio.

A questo punto al Comune di Osio Sotto non resta altro che  emettere un provvedimento attraverso il quale richiede alla proprietaria di depositare un’idonea pratica edilizia che preveda l’adeguamento dell’impianto installato alle prescrizioni della Commissione del Paesaggio del Comune.

Il tutto viene impugnato dalla proprietaria che fa ricorso presso il TAR Tribunale Amministrativo Regionale.

TAR respinge il ricorso

Il Tribunale respinge la tesi della proprietaria, l’impianto di condizionamento se in contrasto con le norme generali deve essere rimosso!

Inoltre per il TAR, pur essendo state prospettate dalla proprietaria difficoltà nell’adottare altre soluzioni, un impianto siffatto, in caso d’insanabile contrasto con norme generali e prescrizioni specifiche, non può essere realizzato, e se realizzato deve essere rimosso (ed eventualmente sostituito da condizionatori senza unità esterna, esistenti sul mercato).

Infatti la sentenza non vieta alla ricorrente di avvalersi di un condizionatore: è solo perché l’interessata, ancora dopo svariati anni, si era disinteressata delle prescrizioni del Comune, certamente incompatibili con la situazione in atto, che l’Ente ha dovuto ordinare con l’atto gravato la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.

A nulla è servita la motivazione sostenuta dalla ricorrente sull’illegittimità del parere rilasciato dal TAR e alla presunta discriminazione avvenuta nei suoi confronti rispetto alle installazioni esistenti di altri impianti. A tal proposito per il TAR si tratta di affermazioni che non possono essere condivise, perché ad ogni luogo – e ad ogni impianto – corrisponde una valutazione  specifica che non inficia ex se le altre; e, comunque, l’elemento esterno in questione resta mal collocato, anche se anche altri lo sono: saranno gli eventuali pareri resi per questi ultimi ad essere viziati, e non quello in questione.

La conclusione finale dei giudici: il Tar si domanda il perché dovrebbe essere salvaguardato il passante sulla pubblica via e non il vicino di casa che si affacci nel proprio cortile condominiale.

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