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Sconto in fattura e cessione del credito: per quali bonus è possibile utilizzarli?

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La cessione del credito è un accordo attraverso il quale viene ceduto il diritto di credito di un soggetto ad un terzo, che in questo modo può procedere alla riscossione nei confronti del debitore ceduto. I soggetti coinvolti in questo contratto, quindi sono 3, ovvero

  • il cedente, cioè il creditore che cede il proprio diritto;
  • il cessionario, quindi il soggetto terzo verso quale il credito viene trasferito;
  • il ceduto, ossia il debitore.

Lo sconto in fattura consiste invece in un vero e proprio sconto ad opera della ditta che effettua i lavori fino a un importo non superiore al costo stesso dei lavori. In pratica, con lo sconto in fattura la ditta che realizza i lavori anticipa al committente la spesa detraibile e può successivamente cedere il suo credito a banche o altri istituti finanziari.

Dal 1° gennaio 2022 lo sconto in fattura e la cessione del credito per nuovi bonus edilizi, prorogati fino al 2024 e, nel caso di superbonus 110%, fino al 2025, saranno disponibili anche per la detrazione Irpef del 50% per la realizzazione di box auto pertinenziali e per la nuova detrazione del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Le novità sono arrivate con legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 30 legge n. 234/2021), che ha apportato anche alcune semplificazioni per i piccoli lavori.

Altri bonus edilizi trasferibili

Oltre che per il 110%  con la Manovra la facoltà di optare per sconto in fattura/credito è stata estesa alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024:
– per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16-bis, c. 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 917/1986, TUIR) che danno diritto alla detrazione Irpef del 50%: manutenzione ordinaria (solo su parti comuni); manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia;
– per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici indicati nell’art. 16-bis, c. 1, lett. h) D.P.R. n. 917/1986, TUIR) che danno diritto alla detrazione Irpef del 50%.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 30/E/2020, l’opzione sconto in fattura/cessione del credito può essere richiesta anche:
– dagli acquirenti degli immobili facenti parti di interi fabbricati oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, c. 1, lett. c) e d), D.P.R. n. 380/2021 eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare;
– da cooperative edilizie che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile e che hanno diritto alla detrazione di cui al comma 3 del citato articolo 16-bis del Tuir.
Le due alternative sono poi confermate anche per le spese sostenute nel 2022, 2023 e 2024:
– per gli interventi di efficienza energetica indicati nell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, per i quali spetta l’ecobonus “ordinario”, come, ad esempio: interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi; interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici; interventi finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico;
– per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013, che danno diritto al sismabonus “ordinario”, compreso il sisma bonus acquisti di cui al comma 1-septies spettante per l’acquisto di abitazioni situate in zona sismica 1, 2 e 3, facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti anche con aumento di volumetria.
Infine, sarà possibile “sfruttare” le due opzioni anche per il bonus facciate, prorogato dalla Manovra (art. 1, c. 39), per il solo 2022, con detrazione al 60%.

Semplificazioni

Con il 1° gennaio 2022,  nel caso di opzione dello sconto in fattura e cessione del credito per i piccoli lavori, sono entrate in vigore alcune importanti semplificazioni.
Innanzitutto, nella legge di Bilancio 2022 è stato modificato il contenuto del decreto Antifrodi.
Per tutti i bonus edilizi diversi dal 110%, in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura resta confermata la necessità del visto di conformità e l’attestazione di congruità delle spese sostenute.
Sono invece esclusi da tale obbligo gli interventi di edilizia libera (di qualsiasi importo) e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi che beneficiano del bonus facciate.
La legge di Bilancio ha chiarito che anche per i bonus edilizi “minori” le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità rientrano tra le spese detraibili (per il superbonus la detraibilità dei costi sostenuti per il visto e l’asseverazione è da sempre esplicitamente prevista dall’art. 119 c. 15, D.L. n. 34/2020).

Tabella di sintesi

Bonus trasferibili
– Superbonus 110% per le spese sostenute dal 2020 al 2025 (con scadenze differenziate a seconda del soggetto beneficiario).
– Detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute dal 2020 al 2024 per interventi di manutenzione ordinaria (solo su parti comuni), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (interventi ex articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir).
– Detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute dal 2020 al 2024 per l’acquisto o l’assegnazione di immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati (interventi ex articolo 16-bis, comma 3, del Tuir).
– Detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute dal 2022 al 2024 per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (interventi ex articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Tuir).
– Nuova detrazione del 75% per le spese sostenute nel 2022 per il superamento di barriere architettoniche (nuova detrazione istituita dalla legge di Bilancio 2022, comma 42).
– Ecobonus ordinario del 50-65-70-75-80-85% per le spese sostenute dal 2020 al 2024.
– Sismabonus ordinario (anche acquisti) del 50-70-75-80-85% per le spese sostenute dal 2020 al 2024.
– Bonus facciate, per le spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022 (detrazione al 90% per il biennio 2020-2021 e al 60% nel 2022).
Visto di conformità
Superbonus 110%: sempre richiesto anche nel caso di fruizione della detrazione direttamente in dichiarazione dei redditi, tranne che nei casi in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente tramite la precompilata oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale
Bonus diversi dal 110%: richiesto nel caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (non nel caso di fruizione delle detrazioni in dichiarazione dei redditi) (*)
Asseverazione congruità dei costi
Superbonus 110%: sempre richiesta per tutti i tipi di intervento e indipendentemente dell’importo
Bonus diversi dal 110%: richiesta nel caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (non nel caso di fruizione delle detrazioni in dichiarazione dei redditi) (*) (**)
Listini applicabili
Per tutti i bonus, per la congruità delle spese si deve fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del 6 agosto 2020 (decreto Requisiti) o ai valori massimi che saranno fissati, per talune categorie di beni, con provvedimenti del Ministro della transizione ecologica
(*) Non vi è obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese per la cessione del credito o lo sconto in fattura per gli interventi in edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, ad eccezione del bonus facciate.
(**) Nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, l’attestazione della congruità delle spese, qualora prevista per il rispetto degli adempimenti di cui al D.M. 6 agosto 2020, rimane necessaria anche per l’utilizzo diretto in dichiarazione delle detrazioni in quanto contenuta nell’asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare.

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