Il CIG Comitato Italiano Gas, nel Marzo del 2021 ha risposto ad una faq che riteniamo essere molto interessante per tutti gli operatori del settore.
Molti di voi hanno spesso già chiamato anche la nostra redazione per porre questa tipologia di domanda e anche noi di Progetto Gas siamo del tutto in linea con ciò che riporta il CIG nella risposta.
Vediamo di cosa si tratta.
Nell’ultimo periodo sono state immesse sul mercato caldaie a condensazione equipaggiate con recuperatore di calore. In pratica, si tratta di caldaie a condensazione che vengono trasformate da “condensazione” a “standard con camera stagna e tiraggio forzato”, contestualmente alla installazione (o poco dopo), mediante la disconnessione del recuperatore di calore, in modo da poterle installare in Canne collettive evitando però il collegamento dello scarico condensa.
Il CIG ha valutato la questione è ha espresso il seguente parere.
In primo luogo il Comitato Italiano Gas fa notare che qualsiasi modifica non prevista dal fabbricante fa decadere la validità della marcatura CE.
Quindi chiunque (installatore, manutentore, rivenditore, utente finale) che apporta di sua iniziativa, una modifica al prodotto non prevista dal fabbricante (anche se già installato), diventa automaticamente il nuovo fabbricante e sarà quindi sottoposto a tutti gli obblighi previsti dalla legge per tale figura.
Inoltre il CIG chiarisce che le norme tecniche di sicurezza UNI-CIG garantiscono, in ogni situazione, una installazione sicura ed efficiente, tanto che in nessun punto esse prevedono modifiche all’apparecchio per adeguarlo all’impianto esistente (se non esplicitamente ammesse dal fabbricante); di conseguenza è l’impianto a dover essere adeguato all’apparecchio, e non viceversa.
PER QUANTO SOPRA IL COMITATO ITALIANO GAS RITIENE CHE:
1) La trasformazione (o modifica) di una caldaia a gas deve essere prevista dal fabbricante e deve essere riportata nel libretto di istruzioni. Chiunque intenda modificare o trasformare una caldaia a gas installata (o da installare), deve sottoporre, prima della messa in servizio dell’apparecchio, la modifica ad un Organismo Notificato al fine del rilascio della marcatura CE. Dopodiché la modifica dovrà essere riportata sia nel fascicolo tecnico di prodotto che nella documentazione tecnica di accompagnamento della caldaia.
2) La doppia configurazione (come definita nella FAQ n.7 delle Linee Guida della Commissione Europea all’applicazione del Reg. n. 813/2013 e disponibile al link https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/guidelinesspacewaterheaters_final.pdf) è ammessa, solo se esplicitamente prevista dal fabbricante, il quale potrà dichiararla solo se entrambe le configurazioni soddisfano i requisiti previsti dal Reg. n. 813/2013 (ad esempio, per una caldaia a gas di potenza termica nominale non maggiore di 70 kW, entrambe le configurazioni devono avere un rendimento stagionale ηs non minore di 86%, che deve essere riportato, per entrambe le configurazioni, nella documentazione tecnica di prodotto, come previsto nella tab.1, allegato II del Regolamento 813/2013).
3) Non è consentita alcuna deroga “temporanea” della trasformazione (o modifica) ai requisiti previsti dalle direttive di prodotto applicabili.
4) Qualunque altra modifica, diversa da quanto esplicitato al punto 1, non è ammessa.
5) Dopo aver installato il prodotto modificato come da istruzioni del fabbricante, è necessario eseguire le prove di funzionalità e sicurezza, così come previsto dalla norma UNI 10389-1. I risultati delle suddette prove devono essere riportati sul libretto dell’impianto termico.
6) Ciascun operatore che venga a conoscenza delle situazioni succitate, coerentemente con il proprio ruolo, è tenuto a mettere in atto le azioni previste dalla vigente legislazione.