Il D.lgs 28 del 2011, poi modificato dal Decreto Legge 63 del 2013, ha disposto che le imprese già abilitate ai sensi del D.M. 37/08 (la ex 46/90) debbano necessariamente aggiornarsi per poter continuare ad operare su questi impianti, e cioè:
Impianti termoidraulici
– biomasse per usi energetici
– pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione ACS (acqua calda sanitari)
– sistemi solari termici
Impianti elettrici
– sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici
Cerchiamo di chiarire chi deve frequentare i corsi formativi per ottenere la questa qualifica professionale per l’attivita’ di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, più conosciuta come “qualifica FER”.
Precisiamo che, ad oggi, i soggetti già qualificati all’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) sono coloro in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui alle lettere a) b) c) e d) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 3. (attenzione che lettere sopra NON si riferiscono al tipo di qualifica professionale assegnata dalla camera di commercio (es. la lettera D per gli impianti
idrici e sanitari), bensì come tale abilitazione è stata conseguita.
Per cui la lettera a) corrisponde a coloro che hanno ottenuto la qualifica tramite laurea,
la lettera b) si riferisce ai diplomati,
la lettera c) ai soggetti in possesso di titolo di formazione professionale e la lettera
la lettera d) a coloro che hanno ottenuto le abilitazioni grazie all’esperienza lavorativa come operaio specializzato.
In pratica, un’impresa che opera su queste tipologie di apparecchi, e che ha visto riconosciuti i requisiti professionali del responsabile tecnico entro il 3 agosto 2013, deve effettuare un corso di aggiornamento di 16 ore ogni tre anni (prima scadenza 31 luglio 2016).
Le imprese, invece, la cui abilitazione professionale è successiva al 3 agosto 2013, dovranno, entro 3 anni, frequentare:
un corso di aggiornamento di 16 ore, qualora la dimostrazione del requisito sia avvenuta tramite il possesso di un diploma di laurea o di un diploma di scuola secondaria superiore seguito da un inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore (lettere a e b comma 1, art. 4 M. 37/08);
effettuare un corso formativo di 80 ore, qualora la dimostrazione del requisito sia avvenuta tramite un percorso di formazione professionale seguito da un inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alla dirette dipendenze di un’impresa del settore o tramite la prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata per un periodo non inferiore a tre anni in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato (lettere c e d comma 1, art. 4 M. 37/08).
Al termine dei percorsi formativi viene rilasciato un attestato di competenza che successivamente è trasmesso alla Camera di Commercio la quale aggiorna le relative visure camerali. Quindi le imprese che non adempiranno a tale obbligo non potranno
più proseguire l’attività di istallazione e manutenzione straordinaria di impianti ad energia rinnovabile (impianti “FER”).
Tutte le attività formative di aggiornamento realizzate dal 1°agosto 2013 assolvono gli obblighi formativi fino al 31/12/2019. (Doc_Conferenza. 2017‐01‐04 _Linee‐guida‐Istallatori‐FER).
Quindi per mantenere i Requisiti Professionali relativi alle FER, il Responsabile Tecnico avrà dovuto dovrà effettuare un corso di 16 ore, entro 31 dicembre 2019.
Il corso deve essere frequentato dal responsabile tecnico dell’azienda e non necessariamente da chi interviene sulla macchina.
Per essere validi i corsi formativi devono essere svolti solo da Enti accreditati dalle Regioni, quindi attenzione a soggetti anonimi che propongono queste tipologie di corsi.
La qualifica FER nulla a che vedere con il patentino FGAS.
Facciamo un esempio sulle scadenze:
- Dal 1 gennaio 2020 scatta l’obbligo di aggiornamento da svolgersi nel successivo triennio (entro il 31/12/2022). In questo caso i trienni di aggiornamento, nei quali dovranno essere frequentate 16 ore totali, saranno sempre dal primo gennaio al 31 dicembre:
- 01/01/2023 – 31/12/2025;
- 01/01/2026 – 31/12/2029.
- per i responsabili tecnici che si sono aggiornati dal 01/01/2017 al 31/12/2019, i trienni di riferimento avranno scadenze diverse a partire dalla data dell’ultimo attestato rilasciato a completamento delle prime 16 ore di aggiornamento:
Ad esempio:
– attestato rilasciato il 10/02/2017 assolve l’obbligo fino al 09/02/2020. Dal 10/02/2020 decorre il triennio entro il quale dovrà essere svolto il nuovo aggiornamento (entro il 09/02/2023) e a cadenza triennale per tutti i trienni successivi:
10/02/2023 – 09/02/2026; 10/02/2026 – 09/02/2029.
– attestato rilasciato il 12/07/2018 assolve l’obbligo fino al 11/07/2021. Dal 12/07/2021 decorre il triennio entro il quale dovranno essere completate le successive 16 ore di aggiornamento (entro il 11/07/2024 ) e a cadenza triennale per tutti i trienni successivi:
12/07/2024 – 11/07/2027; 12/07/2027 – 11/07/2030.
- per le nuove imprese l’obbligo di aggiornamento per il responsabile tecnico scatta dai tre anni successivi alla data di rilascio dell’abilitazione. Ad esempio se il responsabile tecnico si è abilitato ai sensi del DM 37/08 il 19/11/2019, è esente dall’obbligo di aggiornamento fino al 18/11/2022. Dal 19/11/2022 scatta il triennio nel quale deve essere completato l’aggiornamento di 16 ore (entro il 18/11/2025) e a cadenza triennale per tutti i trienni successivi:
- 19/11/2025 – 18/11/2028;
- 19/11/2028 – 18/11/2031.