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APE e APE convenzionale: cosa sono e quali sono le differenze

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Agenzia delle Entrate ed Enea chiariscono alcuni concetti relativi alla verifica del doppio salto di classe energetica per la fruizione del superbonus 110%.

Con l’articolo 119 del DL 34/2020 sono previsti una serie di requisiti da rispettare per ottenere la detrazione del 110% sugli interventi di efficientamento energetico, tra cui fondamentale è il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio (o una sola classe energetica qualora l’edificio parta già dalla classe A3). Il miglioramento della doppia classe deve essere dimostrato mediante attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento, rilasciato da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

In merito a “chi può redigere l’APE” l’Agenzia delle Entrate ha ultimamente pubblicato la risposta n. 122 del 22 febbraio 2021 con la quale ha confermato che gli attestati di prestazione energetica APE convenzionali previsti per l’accesso al Superbonus, sono finalizzati soltanto a dimostrare che l’edificio considerato nella sua interezza consegua, dopo gli interventi, il miglioramento di due classi energetiche.

Il decreto fa riferimento all’APE previsto dall’art. 6 Dlgs 192/2005, ossia l’APE tradizionale (modello definito dal DM 26 giugno 2015 – Linee guida APE); tuttavia, non risulta possibile ottenere un unico attestato per un intero edificio condominio e, quindi, il DM MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti) ha definito un nuovo APE convenzionale, valido per l’intero edificio.

APE e APE convenzionale: cosa sono e quali le differenze

L’ A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica) è il documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di una abitazione o di un appartamento. E’ uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A4 a G (scala di 10 lettere) le prestazioni energetiche degli edifici ed è obbligatorio per la vendita o l’affitto di un immobile.

L’APE convenzionale, diverso rispetto all’APE che di solito si usa per locazione o per compravendita,  è stato invece introdotto ai soli fini del Superbonus e non deve essere  confuso con l’APE classico (previsto dall’art. 6 Dlgs 192/2005).

L’APE convenzionale rispetto ad un APE standard si differenzia per questi aspetti:

  1. È un APE legato unicamente alla pratica Superbonus 110 e non può essere utilizzato per altri scopi.
  2. È di tutto l’edificio, inteso come somma degli APE di tutti gli appartamenti a differenza di quello standard che solitamente è per un’unica unità immobiliare. È della singola unità immobiliare nel caso di appartamento che rientra nella definizione di funzionalmente indipendente e con almeno un accesso autonomo (Art. 119 DL Rilancio).
  3. Non deve essere presentato alla Regione ma ha il solo scopo di valutare il salto delle due classi. Viene infatti allegato all’Asseverazione del tecnico in forma di dichiarazione sostitutiva d’atto notorio.
    Per valutare il salto delle due classi energetiche l’APE convenzionale viene fatto per la situazione ANTE e POST intervento migliorativo.

 

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