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Lombardia: Divieto installazione di generatori di calore a biomassa in sostituzione di impianti a metano

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E’ vietata l’installazione in Lombardia Generatori di calore a biomassa in sostituzione di impianti a metano. Palazzo Spada annulla la delibera n. 449/2018 della Regione Lombardia.

L’annullamento della delibera regionale impugnata, limitatamente, in coerenza con l’interesse fatto valete dalla parte ricorrente, alle previsioni censurate, consistenti nel «divieto di installazione di generatori di calore a biomassa in sostituzione di impianti a metano esistenti in tutto il territorio regionale» e nel «divieto di incentivazione di interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM:10 e/o del valore obiettivo del benzo(a)pirene». Come chiarito anche dalla Corte del Lussemburgo (Corte di Giustizia UE, sez. VI, sentenza 1° febbraio 2017, causa C144/16, Município de Palmela, cit.), la sanzione di inopponibilità di una regola tecnica non notificata colpisce unicamente detta regola tecnica e non l’integralità del testo legislativo in cui è contenuta.

Il Collegio osserva che l’accoglimento del primo motivo di ricorso, in quanto (come detto) idoneo e sufficiente in sé a determinare l’annullamento delle previsioni specificamente censurate della delibera regionale impugnata, appare da questo punto di vista satisfattivo dell’interesse processuale fatto valere dalla parte ricorrente.

Non può tuttavia escludersi, stante la possibilità che l’Amministrazione regionale riproponga, previa notifica alla Commissione UE, le medesime previsioni restrittive, la permanenza di un interesse alla decisione anche degli altri motivi di censura proposti con il ricorso introduttivo, alcuni dei quali in astratto idonei, ove ritenuti fondati e accolti, a determinare effetti preclusivi radicali delle previsioni qui censurate e come tali (in tesi) più satisfattivi.

Nondimeno, a giudizio del Collegio, la possibilità che l’interlocuzione con la Commissione europea (conseguente all’eventuale riesercizio della funzione da parte della Regione Lombardia con riproposizione delle censurate previsioni, previa loro notifica) provochi modifiche anche sostanziali di tali previsioni, determina a ben vedere il venir meno dei requisiti della attualità e concretezza dell’interesse processuale alla decisione degli ulteriori motivi di gravame, atteso che, da un lato, è in astratto possibile che la Regione intimata decida di non dover più reintrodurre le misure annullate (o di doverle radicalmente ripensare e riformulare in occasione del riesercizio della funzione), dall’altro lato che la loro riproposizione, necessitando della notifica alla Commissione, possa sortire, proprio nell’interlocuzione con l’organo eurounitario, come detto sopra, modifiche e integrazioni tali da richiedere una ridefinizione delle contestazioni, così da rendere non più attuali quelle mosse in questa sede dalla società ricorrente.

Per tutti gli esposti motivi il ricorso in esame, in forza della ritenuta fondatezza del solo primo motivo di censura, deve essere accolto, con annullamento, in parte qua e nei limiti suddetti, della delibera regionale impugnata, salvo l’eventuale riesercizio del potere previo esperimento della doverosa procedura preliminare di notifica alle Autorità eurounitarie competenti, ai sensi della direttiva 2015/1535/UE.

Leggi interamente il Parere n.26/2021 del Consiglio di Stato     

Fonte Istituzionale: Consiglio di Stato                                                           

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