Il caso che oggi affrontiamo attiene alla costruzione di un manufatto e tubazioni idriche relative ad un condominio non nel rispetto delle distanze legali da altro edificio condominiale.
La fattispecie è stata analizzata dalla Corte di Cassazione con la decisione del 28 dicembre 2020, n. 29644.
Distanza dei tubi dal confine, il caso di specie
Alcuni soggetti, abitanti di un condominio, rilevano che il costruttore dell’edificio aveva lasciato inedificata una striscia di suolo, onde assicurare aria e luce agli appartamenti condominiali e consentire l’accesso ai locali posti al piano seminterrato.
Citano in giudizio i proprietari del terreno a confine con detta striscia di suolo, perché vi avevano edificato tre distinte palazzine a distanza inferiore a m. 10 dalle preesistenti fabbriche condominiali, ovvero a distanza inferiore a quella prescritta dal regolamento edilizio del Comune.
Si tratta del muro di recinzione, con collocazione di una tubazione idrica ed una condotta del gas, a distanza, dalla striscia di suolo di spettanza del condominio, inferiore a quella prescritta dall’art. 889 cod. civ. Domandano pertanto di condannare i convenuti ad arretrare i manufatti di loro proprietà e le tubazioni sino al rispetto della distanza prescritta nonché a risarcire i danni arrecati da liquidarsi in separata sede.
I convenuti costituendosi chiedono il rigetto di dette domande affermando che le loro fabbriche erano posizionate alla distanza di m. 8dall’edificio condominiale in virtù di apposita convenzione , debitamente trascritta, siglata con la società dante causa degli attori, alla cui stregua la striscia di suolo era destinata a cortile, su cui avrebbero avuto una servitù di passaggio nei cui confronti gli attori avevano realizzato opere – un marciapiede, rampe di accesso ai locali seminterrati, balconi aggettanti – che limitavano la sede di esercizio della servitù.
Il giudice di primo grado dà ragione agli attori, condannando i convenuti all’arretramento alle debite distanze.
Questi promuovono appello, il cui esito è stato la conferma della sentenza di primo grado.
Si arriva in Cassazione per il tramite del ricorso dei convenuti.
Distanza dei tubi dal confine, il giudizio di Cassazione
Il primo motivo attiene alla qualificazione dell’area tra i due edifici, sulla cui base i ricorrenti la definiscono quale cortile onde asserire la correttezza delle distanze perché nel rispetto del regolamento comunale della distanza di m. 8.
Il Supremo Collegio osserva che la CTU disposta in primo grado ne ha escluso tale qualificazione in quanto in alcuni punti questa distanza non è rispettata e quindi si tratta di strada privata.
Peraltro rileva che le norme sulle distanze tra le costruzioni, integrative di quelle contenute nel codice civile, devono essere applicate indipendentemente dalla destinazione dello spazio intermedio che ne risulti… continua a leggere
Fonte: Condominio Web