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Superbonus in caso di sostituzione di una caldaia a gasolio con uno scaldabagno a pompa di calore e una “termostufa a pellet”

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Superbonus – Accesso al Superbonus in caso di sostituzione di una caldaia a gasolio con uno scaldabagno a pompa di calore e una “termostufa a pellet”- Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

QUESITO

L’Istante rappresenta di voler sostituire una “caldaia a gasolio adibita al riscaldamento dell’abitazione e alla produzione di acqua calda sanitaria” con l’istallazione di due impianti diversi:

uno “scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria”;

una “termostufa a pellet” per il riscaldamento dell’abitazione.

Ciò posto, in relazione all’intervento prospettato, l’Istante chiede se possa accedere alle misure fiscali previste per gli interventi sugli edifici unifamiliari dall’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L’Istante ritiene che in relazione all’intervento prospettato possa accedere all’agevolazione prevista dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 in quanto la sostituzione di una caldaia adibita sia a riscaldamento che ad acqua calda sanitaria con uno scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria è da considerare intervento “trainante”, sempreché tale produzione avvenga con una caldaia a condensazione o con una a pompa di calore, mentre, per la funzione di riscaldamento, la sostituzione della caldaia con una termostufa a pellet è da considerare quale intervento “trainato”. 

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito “decreto Rilancio”), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spettante nella misura del 110 per cento delle spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali.

La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le
detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus) attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n.90

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

L’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, inoltre, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, nonché per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici… continua a leggere 

Fonte Istituzionale: Agenzia delle Entrate

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