Tar Brescia 852/2020: l’intervento che determina l’ampliamento volumetrico dell’edificio preesistente deve qualificarsi come intervento di ristrutturazione edilizia, essendo l’aumento di volumetria incompatibile con il concetto di manutenzione straordinaria
Non può mai essere considerato manutenzione straordinaria l’intervento che determina l’ampliamento dell’edificio preesistente per mc 66,96, pari all’8,70% del volume complessivo. E’ “tutta la vita” intervento di ristrutturazione edilizia, essendo l’aumento di volumetria incompatibile con il concetto di manutenzione straordinaria.
Sono i concetti chiave della sentenza 852/2020 dello scorso 4 dicembre del Tar Brescia, che è molto utile anche per fare chiarezza sulla differenza tra le due fattispecie:
- per “interventi di manutenzione straordinaria” si intendono “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico”;
- per “interventi di ristrutturazione edilizia” si intendono, invece, “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti”; tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche – e assoggettati a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 – quelli che “comportino (…) modifiche della volumetria complessiva degli edifici (…)”.
Manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia: le differenze
Ciò che contraddistingue la manutenzione straordinaria rispetto alla ristrutturazione edilizia – continua il Tar – è il fatto che, mentre la prima ha una finalità meramente conservativa riguardante il ripristino o il rinnovamento di elementi dell’edificio lasciandone inalterata la struttura dell’edificio e la distribuzione interna della superficie, la seconda, invece, determina un’alterazione dell’originaria fisionomia e/o della consistenza fisica dell’immobile.
In particolare, appare incompatibile con il concetto di manutenzione straordinaria la realizzazione di un intervento di ampliamento di un immobile, comportando questo una inevitabile alterazione della volumetria complessiva dell’edificio, in contrasto con la definizione di cui al citato art. 3 comma 1 lett. b) del T.U. Edilizia… continua a leggere
Fonte: inGenio