Canne fumarie, prospetti di palazzo, decoro architettonico. Argomenti sempre di attualità nel “mondo” dei condomini. E, approfittando della sentenza della Corte di Cassazione n. 25790/2020 pubblicata il 13 novembre 2020, approfondiamo le questioni.
Il fatto e il ricorso
E’ una società a fare ricorso contro la sentenza di secondo grado che le aveva impedito l’installazione di una canna fumaria sulla facciata posteriore di un condominio. Secondo il giudice, la canna fumaria deturpava l’architettura del fabbricato. La società ha perso il ricorso sia in primo che in secondo grado. In sintesi, il diniego all’installazione della condotta di aspirazione, avrebbe leso la linearità dell’edificio e avrebbe avuto un impatto significativo su una facciata avente mensole, ringhiere, travetti ed altri elementi di dimensioni esili, “per ottenere la leggerezza ricercata dal progettista per l’involucro del fabbricato”.
L’impatto di una canna fumaria su un edificio
Sono nove i motivi di ricorso proposti in corte di cassazione. Tra questi, si approfondisce il tema del limite del decoro architettonico. E quindi gli articoli 1102 e 1120 del codice civile. Il consulente tecnico d’ufficio ha affermato che la tubazione della canna fumaria, o condotta di aspirazione che dir si voglia, avrebbe arrecato pregiudizio alla linearità dell’edificio, cagionando un impatto significativo sulla facciata del palazzo. L’uso di parti comuni di un’unità immobiliare è disciplinato dell’articolo 1102 del codice civile. E spetta sempre al giudice, nel caso un condomino chieda la legittimità della realizzazione di un’opera su parti comuni, verificare se questa arrechi danno al decoro architettonico dell’edificio. L’installazione di una canna fumaria modifica la cosa comune e ne altera il decoro architettonico.
Fonte: Lavori Pubblici