Demolizione e ricostruzione: Iva al 10% quando viene classificata recupero edilizio
Nella risposta 564 del 27 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate afferma che: gli interventi di demolizione e ricostruzione di un fabbricato c.d. non sono soggetti all’aliquota IVA del 4% perchè la demolizione con ricostruzione fedele, non configura una “nuova costruzione”, ma un intervento di recupero di edifici preesistenti.
Vediamo nel dettaglio i 4 quesiti e i 4 pareri dell’Agenzia delle Entrate
Quesito 1
L’Istante ritiene che l’intervento edilizio de quo sia riconducibile – a seguito della modifica apportata dal decreto legge n. 76 del 2020 – fra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del TUE. In particolare, la Società evidenzia che l’incremento di volumetria del nuovo edificio rispetto a quello demolito discenda sia dalle previsioni contenute nel piano di recupero del Comune di XXX, le quali prevedono per la particella in oggetto la possibilità di aumentare l’attuale volume urbanistico, sia dalla spettanza del bonus energia istituito dalla Provincia YYY (delibera della giunta
provinciale n. ZZZ), considerato che attraverso l’intervento edilizio programmato 4 si otterrà un miglioramento dell’efficienza energetica complessiva dell’edificio (ottenimento della classe CasaClima “A-Nature”)
Quesito 1 – Parere Agenzia delle Entrate
La competenza in merito alla qualificazione e alla classificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche, e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali. Alla luce di ciò, il quesito qui in esame è inammissibile, in quanto non attiene ad un dubbio interpretativo sul significato e sulla corretta applicazione di una norma tributaria riferibile all’Istante, con la conseguenza che, nel caso concreto, non si producono gli effetti tipici di tale istituto previsti dall’articolo 11, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Quesito 2
La Società ritiene che per l’intervento edilizio in esame spetti la detrazione di cui all’articolo 1, commi 345 e 347 della legge n. 296 del 2006, in quanto detto intervento è riconducibile – per i motivi sopra esposti – nella categoria degli interventi di “ristrutturazione edilizia” di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del TUE. A supporto, richiama la risposta all’interpello n. 210 del 27 giugno 2019.
Quesito 2 – Parere Agenzia delle Entrate
L’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007), ha introdotto delle specifiche agevolazioni fiscali per la realizzazione di determinati interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Il beneficio consiste nel riconoscimento di una detrazione d’imposta delle spese sostenute e rimaste a carico del contribuente, fruibile entro un limite massimo stabilito in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Il successivo comma 348 del citato articolo 1, per quanto non specificamente previsto, rinvia alla normativa in materia di detrazione d’imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente recata dall’articolo 16- bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dal relativo decreto di attuazione (DI n. 41 del 1998), nonché alle disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici. L’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, ha elevato dal 55 al 65 per cento la percentuale di detrazione per le spese sostenute e l’articolo 1, comma 3, lettera a), n. 1), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), successivamente, a seguito delle modifiche apportate al citato articolo 14, comma 1, dall’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha stabilito specifiche percentuali di detrazione per le diverse tipologie di interventi. Da ultimo, a seguito delle modifiche apportate con le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 175, lettera a), n. 1), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si rammenta che la predetta detrazione riguarda le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020. L’agevolazione di cui ai menzionati commi da 345 a 347 della legge n. 296 del 2006 spetta, in linea generale, anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della «ristrutturazione edilizia», ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del TUE. 7 In considerazione di quanto rappresentato in merito al quesito n. 1 si ritiene assorbita anche la seconda questione posta all’attenzione della scrivente.
Quesito 3
Per quanto riguarda la misura massima della detrazione potenzialmente spettante per la riqualificazione energetica in oggetto, l’Istante ritiene che la detrazione di cui al comma 345 della legge n. 296 del 2006 spetti fino a un valore massimo di euro 120.000 e la detrazione di cui al comma 347 fino a un valore massimo di euro 60.000, in quanto l’edificio da demolire è composto da tre unità immobiliari (una unità immobiliare per funzioni produttive connesse alle attività agricole e due unità immobiliari ad uso residenziali), dove però solo i due appartamenti sono dotati di impianto di riscaldamento. Pertanto, a parere della Società, per ciascuno dei due appartamenti presenti nell’attuale edificio spetta la detrazione fino al rispettivo valore massimo (Euro 60.000/unità immobiliare con riferimento al comma 345 ed Euro 30.000/unità immobiliare con riferimento al comma 347 della legge n. 296 del 2006), mentre per l’unità immobiliare attualmente priva di impianto di riscaldamento l’agevolazione non dovrebbe spettare.
Quesito 3 – Parere della Agenzia delle Entrate
Per quanto concerne gli interventi agevolabili, si evidenzia che:
Per quanto concerne gli interventi agevolabili, si evidenzia che:
– l’articolo 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006 prevede una detrazione d’imposta per le spese relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi fino ad un valore massimo di 60.000 euro;
– l’articolo 1, comma 347 della legge n. 296 del 2006 prevede una detrazione d’imposta per le spese relative ad interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, fino ad un valore massimo di 30.000 euro. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018, la detrazione è calcolata con percentuali diverse, in base alle caratteristiche tecniche degli impianti installati. Al riguardo, si rinvia ai chiarimenti contenuti nella Circolare n.19/E del 2020. Si rammenta che sono esclusi dal beneficio gli interventi, pur agevolabili per tipologia, che vengono effettuati in fase di costruzione dell’immobile, in quanto già assoggettati alle prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia. In particolare, con la circolare citata è stato precisato che “gli edifici interessati dall’agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento […], presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari. Per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal DLGS n. 311 del 2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica (Risoluzione 12.08.2009 n. 215)”. Nel caso di specie, quindi, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammissibili è necessario fare riferimento alle unità immobiliari che componevano l’edificio da demolire (cfr. circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020) che rispettano i requisiti appena descritti (i.e. impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile). Ciò premesso, si concorda con la soluzione dell’Istante, per cui per ogni unità immobiliare esistente, dotata di impianto di riscaldamento, spetta una detrazione massima pari:
– con riferimento alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006 a Euro 60.000;
– con riferimento alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 347 della legge n. 296 del 2006 a Euro 30.000.
Quesito 4
La Società ritiene che alle prestazioni di servizi dipendenti dai contratti di appalto relativi alla costruzione del nuovo edificio (il quale rispetterà i requisiti di cui all’articolo 13 della Legge Tupini) possa essere applicata l’aliquota IVA del 4 per cento ai sensi del n. 39 della Tabella A, parte II, allegata al Decreto
IVA. 5 Infatti, pur trattandosi di intervento edilizio potenzialmente riconducibile nella disposizione di cui al n. 127 quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, secondo l’Istante risultano rispettati, nel caso di specie, tutti i requisiti di cui al n. 39), in quanto gli appalti sono:
IVA. 5 Infatti, pur trattandosi di intervento edilizio potenzialmente riconducibile nella disposizione di cui al n. 127 quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, secondo l’Istante risultano rispettati, nel caso di specie, tutti i requisiti di cui al n. 39), in quanto gli appalti sono:
– relativi alla costruzione di fabbricati di cui all’articolo 13 della Legge Tupini;
– effettuati nei confronti di un soggetto che svolge l’attività di costruzione di immobili per la successiva vendita.
Per l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento, dunque, a parere dell’Istante, non è indispensabile che l’opera da realizzare consista in una “nuova costruzione” [v. articolo 3, comma 1, lettera e), del TUE], essendo sufficiente che si qualifichi come “intervento di costruzione di edificio Tupini”, anche a seguito di demolizione con successiva ricostruzione.
Fonte Istituzionale: Agenzia delle Entrate