Home Quesiti Termici Impianti inferiori 35 kW Posso mettere la cucina sul balcone?

Posso mettere la cucina sul balcone?

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È legale chiudere il balcone per installarvi una cucina? Abuso edilizio, decoro architettonico, sopraelevazione, regolamento condominiale e immissioni.

Ricavare un vano dal proprio balcone è operazione davvero comune. Il più delle volte, il proprietario decide per la chiusura e la trasformazione del balcone in veranda, all’interno della quale magari installare una cucina.

Proprio perché la chiusura del balcone comporta un aumento della volumetria dell’immobile, per la realizzazione di questo tipo di lavoro occorre il permesso di costruire da parte dell’ente comunale.

La chiusura del balcone ha implicazioni non solo sul piano amministrativo, ma anche penale (la carenza di idoneo titolo edilizio costituisce il reato di abuso edilizio) e civile, nel caso in cui la chiusura del balcone violi la normativa condominiale, ledendo ad esempio il decoro architettonico. Vediamo cosa dicono la legge e la giurisprudenza a proposito.

Chiusura balcone: serve il permesso di costruire?

Pe chiudere il proprio balcone (magari per realizzare una veranda) occorre il permesso di costruire. Infatti, l’operazione determina, dal punto di vista edilizio, un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma.

Chi intende chiudere il balcone per ricavarne un vano da adibire a cucina dovrà dunque chiedere al Comune il rilascio del permesso di costruire. In caso contrario, si incorrerà nel reato di abuso edilizio.

Cucina sul balcone: quando è reato?

Chi realizza una cucina sul proprio balcone chiuso in assenza di permesso di costruire commette un abuso edilizio.

Secondo il testo unico in materia di edilizia (art. 44, Dpr n. 380/01), a meno che il fatto costituisca un reato più grave, ferme comunque le sanzioni amministrative, per l’abuso edilizio si applica:

  • l’ammenda fino a 10.329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla legge, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
  • l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;
  • l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio.

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Fonte: CondominioWeb

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