Domanda Tecnica
E’ possibile usufruire della detrazione fiscale per una sostituzione di una caldaia a condensazione con un’altra anch’essa a condensazione?
Risposta:
In merito alla detrazione del 65% per la sostituzione di una caldaia a condensazione con un’altra anch’essa a condensazione la guida dell’agenzia delle entrate riporta quanto segue:
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
“ Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro. Per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua.
Per fruire dell’agevolazione è necessario, quindi, sostituire l’impianto preesistente e installare quello nuovo. Non è agevolabile, invece, l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti (con l’eccezione, dal 1 gennaio 2015, dell’installazione dei generatori alimentati a biomassa).
La fruizione della detrazione è limitata ai soli casi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e non anche a quelli di integrazione degli stessi.
ATTENZIONE Dal 1° gennaio 2018, per le caldaie a condensazione si può usufruire della detrazione del 50% solo se hanno un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013.
Se, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è possibile continuare a usufruire della detrazione più elevata del 65%. Per l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A, dal 1° gennaio 2018 non si può più richiedere l’agevolazione.”
Come si può notare la legge non si riferisce in nessun modo alla tipologia di caldaia preesistente, quindi riteniamo che se si sostituisce una caldaia, indipendentemente dalla tipologia (tipo C/tradizionale o B o C/Condensazione) con un’altra che abbia i presupposti sopra citati, si possa usufruire della detrazione del 50% o del 65%.
a cura della Redazione