Con l’Ordinanza n. 22926 del 21 ottobre 2020, la Corte di Cassazione è intervenuta nella questione relativa ad un palazzo di Mestre, che dopo pochi anni dalla sua costruzione, sono stati riscontrati vizi, con gravissime carenze nelle impermeabilizzazioni realizzate, sia quelle esterne che quelle interne, con infiltrazioni d’acqua nelle abitazioni e nel vano scala.
Gli attori hanno quindi insistito per la condanna delle controparti all’eliminazione dei vizi o al rimborso dei relativi costi, oltre al risarcimento dei danni ulteriori, con vittoria di spese di giudizio.
La sentenza ha inoltre soggiunto che “l’intervento dei direttori dei lavori in riferimento a quelle “infiltrazioni d’acqua lamentate da vari condomini, con loro autonoma decisione di affidare a terzi i “lavori di ripristino delle infiltrazione e di stabilire l’inizio di quelle opere, valutandone anche l’indifferibilità e con assunzione dell’impegno di riferire sull’andamento dei lavori” implicasse riconoscimento della responsabilità per i danni provocati dai lavori che essi avevano diretto e progettato, nonché l’assunzione dell’obbligo a porvi rimedio” e che “la peculiare posizione rivestita da, due professionisti nella vicenda, l’avere cioè ricoperto i ruoli sia di progettisti che di direttore dei lavori, oltre che di soggetti di riferimento della stessa società venditrice xxx (…), in uno con la loro veste di tecnici professionisti del settore e con la tipologia di vizi riscontrati, rendesse ragionevolmente convinti che quell’ assunzione dell’impegno alla eliminazione trovasse la sua giustificazione nella sicura riferibilità delle infiltrazioni a difetti di costruzione dell’immobile, dei quali quei professionisti si sentivano (e comunque erano) tenuti a rispondere“.
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a cura della Redazione con inserti istituzionali della Corte di Cassazione