Verifiche obbligatorie su impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata: chiarimenti sull’aliquota Iva
Tra gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere comprese, a titolo esemplificativo, le piccole riparazioni eseguite sul fabbricato o sui relativi impianti tecnologici. Il beneficio si rende inoltre applicabile alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio (ad es. porte, pannelli, serrature, funi etc.) in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui…”.
La circolare 12 luglio 2018, n. 15 ha ulteriormente ribadito che la ratio di tale norma è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare tali interventi, vale a dire contratto di appalto ovvero fornitura di beni con posa in opera.
Ai fini in esame, è necessario richiamare anche la risoluzione del 4 marzo 2013, n. 15/E secondo cui “la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili nell’alveo degli interventi di manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad IVA con aliquota del 10 per cento”. Per i citati documenti di prassi quindi l’applicabilità dell’aliquota IVA del 10 per cento agli interventi di manutenzione ordinaria è condizionata alla circostanza che siano eseguiti su “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”.
Ciò posto, si osserva che dalla lettura delle disposizioni di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 è possibile desumere una sostanziale identica finalità delle “verifiche periodiche” ivi previste con quelle della manutenzione ordinaria, tra cui rientra il mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti. Gli articoli 4 e 6 del citato decreto infatti obbligano il datore di lavoro “…ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica…” ogni due anni o cinque anni.
Si ritiene pertanto che la tipologia di interventi ivi previsti possano beneficiare dell’aliquota IVA del 10 per cento a condizione che siano obbligatori per legge su impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Analogo trattamento non può invece essere riservato alle verifiche periodiche sulla sicurezza e l’efficienza delle attrezzature da lavoro messe a disposizione ai
lavoratori dal datore di lavoro, che il d. lgs. n. 81 del 2008 obbliga a periodici controlli. Trattasi infatti di “attrezzature da lavoro” e non di impianti tecnologici al cui mantenimento in efficienza è finalizzata la manutenzione ordinaria.
Scarica la Risposta n.11 del 09/11/2020
a cura della Redazione con inserti Istituzionali dell’Agenzia delle Entrate