Il Tar delle Marche ha chiarito che il mutamento di destinazione d’uso da albergo residenza turistico alberghiera (RTA) è fattibile con la semplice SCIA. Nella sentenza 467/2020 ha ribaltato l’operato del Servizio Edilizia Privata del Comune, che l’aveva negato poiché il lotto ove è ubicato il fabbricato dei ricorrenti è indicata la dizione “Thr” (destinazione esclusiva ad albergo).
Ai sensi dell’art. 23-ter (Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante) del D.P.R. 06/06/2001, n. 380
“Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito”.
La giurisprudenza ha avuto cura di rilevare che “l’art. 23-ter del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico dell’edilizia) individua i mutamenti nella destinazione d’uso di un immobile da ritenere urbanisticamente rilevanti e che pertanto necessitano di uno specifico titolo abilitativo edilizio. Quindi, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati a una diversa categoria funzionale tra quelle residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale” (T.A.R. Puglia Bari Sez. III, 02/03/2020, n. 346).
Ed ancora “se è vero che un mutamento di destinazione d’uso è sempre consentito, a condizione che, prima e dopo il mutamento, si rimanga all’interno della stessa categoria funzionale, ulteriormente coordinando sul piano ermeneutico la portata dei segmenti dispositivi degli artt. 22 e 23-ter d.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia) si giunge alla conclusione che, purché si rimanga nella stessa categoria funzionale, è possibile il cambio di destinazione d’uso attraverso una SCIA” (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 12/07/2017, n. 1773).
A cura della Redazione con Riferimenti da Fonte Istituzionale Tar Marche