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Agenzia delle entrate: Superbonus 110%, interventi “trainanti” e “trainati”

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Accesso al Superbonus previsto dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 in relazione alle spese da sostenere per interventi “trainanti” e “trainati”

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente

QUESITO

L’Istante, dichiara che il 23 giugno 2020, tramite una Super Scia ai sensi degli articoli 134, comma 2, e 145 della legge regionale n. 65 del 2014, ha presentato un progetto di ristrutturazione edilizia, che prevede l’ampliamento e il frazionamento in due unità residenziali di un vecchio fabbricato unifamiliare di sua proprietà ricadente nella zona classificata a rischio sismico “3”.

Al riguardo, l’Istante precisa che l’inizio dei lavori risulta dal 1° luglio 2020. In relazione alla prospettata ristrutturazione edilizia, l’Istante evidenzia che le due nuove unità immobiliari saranno “funzionalmente indipendenti e disporranno di accessi autonomi dall’esterno”. L’Istante rappresenta che l’immobile (accatastato nella categoria A2) è una unità residenziale di due piani fuori terra e sottotetto praticabile, circondata su quattro lati da area pertinenziale, accessibile dalla strada pubblica, inabitata dal 2005 e attualmente in stato di degrado, che possiede un impianto di riscaldamento costituito da caldaia e termosifoni in ghisa e tre camini con le rispettive canne fumarie.

A causa del mancato utilizzo di tale impianto, nel 2010 il contatore dell’immobile è stato sigillato; in particolare, in previsione della ristrutturazione, l’Istate rappresenta di aver rimosso l’impianto prima dell’apertura del cantiere, rimuovendo ogni traccia dello stesso. L’Istante precisa, inoltre, che a seguito degli interventi di ristrutturazione edilizia che intende realizzare sarà assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, che sarà dimostrato tramite APE ante e post intervento, con dichiarazione asseverata dal tecnico. Ciò posto, l’Istante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di accedere, ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio, all’agevolazione fiscale c.d. “Superbonus”, in relazione alle spese che sosterrà per gli interventi “trainanti” e per gli interventi “trainati” che intende realizzare sull’edificio sopra illustrato, finalizzati al recupero del patrimonio edilizio. In particolare, chiede di chiarire:

1) se i limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento sono da considerare sull’unica unità immobiliare presente prima dell’intervento o sulle due unità immobiliari indipendenti risultanti a seguito del frazionamento;

2) se per usufruire dell’agevolazione fiscale in relazione alla realizzazione dell’impianto di riscaldamento (calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000) deve dimostrare comunque la presenza dell’impianto, nonostante gli interventi “trainanti” siano il sismabonus e l’isolamento termico 

3) qualora la risposta al precedente quesito sia affermativa, se per dimostrare la presenza dell’impianto di riscaldamento sia sufficiente:

– la presenza del contatore del gas con il rispettivo numero;
– l’attestato di intervento di sigillatura del misuratore dell’impianto risalente al 2010;
– la presenza di tre camini con le rispettive canne fumarie.

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Fonte Istituzionale: Agenzia delle Entrate

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