Home Impianti Termici Sentenza: Rimozione della canna fumaria appoggiata sul lato est di un edificio...

Sentenza: Rimozione della canna fumaria appoggiata sul lato est di un edificio condominiale…

704
0

La Corte di Messina ha confermato la sentenza n. 252/2012 resa in primo grado dal Tribunale di Patti, per la rimozione della canna fumaria appoggiata sul lato est di un edificio condominiale.

I giudici di secondo grado hanno fatto riferimento agli art. 1102 e 1107 ed all’art. 7 del regolamento condominiale, il quale impedisce l’installazione di canne fumarie che deturpano il decoro del fabbricato. Dissentendo dalle valutazioni del CTU, ad avviso del quale l’edificio in questione non avrebbe alcun pregio estetico, e perciò la canna fumaria non sembrava lesiva del decoro architettonico, la Corte d’appello ha affermato che, nonostante i precedenti interventi praticati sul fabbricato, già pregiudizievoli delle linee e delle simmetrie dello stesso, non poteva consentirsi la installazione della nuova canna fumaria da parte di Ernesto R. e Rosaria I., trattandosi di un “grosso tubo di acciaio, non mascherato da rivestimento” con un evidente “gomito di raccordo”, che corre per la metà superiore della facciata principale, fuoriuscendo dalla pensilina del vano scale.

Tale canna fumaria creerebbe, secondo i giudici del merito una “considerevole stonatura del prospetto”, come più dettagliatamente argomentato a pagine 9 della sentenza impugnata.

L’unico motivo di ricorso di Ernesto R. e Rosaria I. denuncia la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c. e dell’art. 1120 c.c., nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la sussistenza dell’alterazione del decoro architettonico dell’edificio imputabile alla canna fumaria, non avendo la Corte d’appello esplicitato le ragioni per cui aveva ritenuto non attendibile la CTU espletata in primo grado.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso proposto potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità del ricorso nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.
Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile… LEGGI INTERAMENTE LA SENTENZA CLICCANDO QUI

a cura della Redazione con Fonte istituzionale della Corte di Cassazione

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.