L’agenzia delle Entrate ha più volte puntualizzato che, per tutti gli interventi dell’ecobonus ordinario, ad eccezione della installazione dei pannelli solari, i lavori sono agevolabili solo se eseguiti su edifici già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento (circolare 36/E/2007, punto 2).
Quindi l’Agenzia delle entrate ha così escluso le case senza riscaldamento. Ma non ha precisato quali sono gli impianti ammessi ovvero se la presenza di un vecchio sistema è condizione sufficiente per accedere alla detrazione.
Che cosa si intende, però, per impianto di riscaldamento? Secondo l’Enea bisogna rifarsi alla definizione di cui al punto l-tricies del comma 1 dell’articolo 2 del Dlgs 192/2005 (Faq Ecobonus 9.D). Fino al 10 giugno 2020, tale norma disponeva che “l’impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolarizzazione e controllo; non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.”
L’11 giugno 2020 è però entrato in vigore il Dlgs 48/2020, che ha modificato la norma citata. Pertanto, per gli interventi realizzati a partire da tale data, si applica la nuova definizione di “impianto termico” : «impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate».
Le vecchie case spesso non hanno veri e propri impianti di riscaldamento, ma sono dotate di caminetti, termocamini e stufe a legna o a pellet e con la nuova definizione normativa di impianto termico in vigore dall’11 giugno 2020, tutti questi apparecchi sono ora considerati “impianto di riscaldamento”, e accedere al superbonus del 110% di cui all’articolo 119 del Dl 34/2020.