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Danni da infiltrazioni, un caso da manuale

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A quale titolo risponde il condominio per i danni da infiltrazione? Quale risarcimento può essere ottenuto dal condomino danneggiato?

Il caso risolto dal Tribunale di Prato

La responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c.

Il condominio risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale per i danni che derivano dai beni comuni alle singole proprietà immobiliari che compongono l’edificio.

La norma di riferimento è l’art. 2051 c.c., disposizione che sancisce una forma di responsabilità oggettiva.

Chi detiene il bene e ne ha il controllo risponde per ciò solo dei danni che derivano a terzi a causa del medesimo bene, non rilevando l’aspetto psicologico dato dal dolo o dalla colpa.

Funzione dell’art. 2051 c.c. è imputare la responsabilità a chi è nelle condizioni di controllare i rischi della cosa, dovendo qualificarsi custode chi effettivamente ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, che non necessariamente coincide con il proprietario. Ecco perché i danni da infiltrazione vengono imputati a chi ha questo rapporto.

Dopo diverse oscillazioni in giurisprudenza, la decisione 3672/1997 della Cassazione a Sezioni Unite, ha statuito il principio sulla cui base la responsabilità per il risarcimento dei danni provocati dalle infiltrazioni è da collegarsi all’inadempimento di un generale obbligo a custodire e manutenere. Questo è ormai un principio consolidato.

Con riguardo a danni promananti da parti comuni di un edificio condominiale è pacificamente individuata la figura di custode in capo al condominio” (tra le tante Cass. 12 luglio 2011, n. 15291).

E’ pertanto indubbio che dei beni comuni in edificio risponda il condominio…continua a leggere

Fonte: Condominio Web

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