Home Impianti Termici Riscaldamento in condominio: ecco come cambia la ripartizione delle spese

Riscaldamento in condominio: ecco come cambia la ripartizione delle spese

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Nel rumore delle pubblicazioni di questi mesi, dedicate al nuovo Super Ecobonus e alla Cessione del Credito, è passato quasi sotto silenzio il recepimento di due Direttive Europee che vanno a modificare i testi di due Decreti legislativi “cardine” nel settore della prestazione energetica nell’edilizia e dell’efficienza energetica: i D.Lgs. n. 192/05 e n. 102/14.

Di seguito portiamo l’attenzione sulle principali modifiche che andranno ad interessare il settore legato al residenziale in generale e al condominio in particolare.

Decreto legislativo n. 48 del 10 giugno 2020

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146, il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica” è in vigore dal 11 giugno di quest’anno.

Le principali novità riguardano le future azioni del Piano Strategico Nazionale, che interesseranno il patrimonio edilizio residenziale, ed alcuni obblighi in caso di ristrutturazioni importanti.

Nuove definizioni

  • Viene modificata e razionalizzata la definizione di impianto termico; è stata infatti eliminata la dicitura: “Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW”.
  • Viene introdotto al punto l – vicies sexies) la definizione di «sistema tecnico per l’edilizia»: “apparecchiatura tecnica di un edificio o di un’unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l’illuminazione integrata, l’automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi”.

Strategia di ristrutturazione a lungo termine

All’art. 3 bisdi nuova introduzione, si fa un preciso riferimento a strategie nazionali di lungo termine che dovranno, in particolare, portare a:

  • trasformare, ristrutturare, efficientare e decarbonizzare il parco immobiliare nazionale entro il 2050 (con obiettivi intermedi al 2030 e 2040) facilitando la trasformazione, efficace in termine di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (NzEB);
  • aumentare la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi, anche attraverso l’implementazione, la valorizzazione ed il collegamento tra le banche dati. Quindi si può ragionevolmente pensare ad una rete che metterà in comunicazione i catasti regionali degli APE e dei libretti di impianto. Tali dati dovranno essere messi a disposizione del cittadino;
  • individuare un approccio alla ristrutturazione efficace in termini di costi, anche valutando la promozione di ristrutturazioni importanti in fasi successive e introducendo un “passaporto di ristrutturazione” e fornendo una stima affidabile del risparmio atteso, non solo economico ma prendendo in considerazione anche i Non Energy Benefits come la salute, la sicurezza e la qualità dell’aria;
  • integrare la ristrutturazione energetica con quella sismica e antincendio;
  • promuovere le competenze e la formazione nei settori edile e dell’efficienza energetica.

Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica

All’articolo 4, al punto 1, sono state aggiunte indicazioni riguardanti la prescrizione di sistemi per la regolazione e il controllo, che dovranno essere installati in caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento… continua a leggere

Fonte: Quotidiano del Condominio

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