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Progettazione della misura esodo: Focus sulla misura S.4 del Codice di prevenzione incendi

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Il ‘Codice di prevenzione incendi’, nella sezione S ‘Strategia antincendio’, prevede dieci capitoli dedicati alle misure di riduzione del rischio di incendio.

La progettazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette alle visite ed i controlli dei Vigili del Fuoco e, in generale, nei luoghi di lavoro, al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze, è sancita dal d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151 per le attività soggette, mentre nei luoghi di lavoro è prescritta dall’art.17 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo unico per la sicurezza).

Le suddette misure, che si basano sulla preliminare valutazione del rischio incendio, possono essere
individuate a partire da un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale.
Si ribadisce che tali obblighi valgono anche in attività che non sono luoghi di lavoro in virtù del d.lgs. 139 dell’8 marzo 2006 e s.m.i..

La progettazione antincendio, nel rispetto della normativa vigente in materia, può essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi (metodo prestazionale).
In questo contesto si inserisce il Codice di prevenzione incendi (Co.P.I.) il quale, senza effettuare uno strappo rispetto al passato, si propone come promotore del cambiamento, privilegiando l’approccio prestazionale, in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative.

In sostanza, il Codice rappresenta uno strumento finalizzato all’ottenimento degli obiettivi di sicurezza
antincendio, caratterizzato da un linguaggio allineato con gli standard internazionali.
La strategia antincendio in esso rappresentata, in dipendenza dei livelli di prestazione scelti, garantisce i
prefissati obiettivi di sicurezza, mediante diverse soluzioni progettuali, grazie alla compresenza ed all’apporto delle varie misure antincendio.

Si segnala che il d.m. 12 aprile 2019, modificando il d.m. 3 agosto 2015, prevede l’eliminazione del
cosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei VV.F.; in particolare sono stati introdotti due elementi:

• l’ampliamento del campo di applicazione del Codice (sono state inserite alcune nuove attività
dell’allegato I al d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151);

• l’obbligatorietà dell’utilizzo del Codice per la progettazione delle attività non normate, in luogo dei “criteri tecnici di prevenzione incendi”.

In definitiva, risultano 42 le attività soggette comprese nel citato allegato 1, per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice rappresenta l’unico riferimento progettuale possibile.
Peraltro, è recentemente entrato in vigore il d.m. 18 ottobre 2019, Modifiche all’allegato 1 al decreto del
Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». (19A06608) (GU Serie Generale n. 256 del 31 ottobre 2019 – Suppl. Ordinario n. 41).

Le motivazioni di tale revisione si leggono in premessa all’articolato:
Ritenuto necessario proseguire il percorso di aggiornamento delle vigenti disposizioni tecniche in materia di prevenzione incendi sulla base dei più aggiornati standard internazionali;
Ravvisata l’opportunità’, in ragione dell’entità delle modifiche apportate, di sostituire integralmente alcune sezioni dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015, anche per favorire una più immediata lettura del testo.

Da ultimo si segnala la pubblicazione del d.m. 14 febbraio 20201 recante “Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione
incendi”. (20A01155) (GU Serie Generale n. 57 del 6 marzo 2020), che aggiorna le cinque RTV finora
pubblicate permettendo un completo allineamento con le modifiche introdotte dal d.m. 18 ottobre 2019.
In realtà le “nuove” RTV non riportano alcuna variazione sostanziale, eccettuata la correzione di un refuso nella tab. V.4-4 della RTV V.4 Uffici e dell’esplicitazione di qualche allineamento con la nuova versione del Codice (es.: par. V.5.4.4 della RTV V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere); anche per questo motivo, nel prosieguo della pubblicazione, si continuerà a menzionare i decreti originari afferenti alla pubblicazione delle RTV.

Già nel 2016 il Consiglio Nazionale Ingegneri aveva curato la realizzazione di un primo sondaggio per testare la conoscenza ed il reale utilizzo del Codice di prevenzione incendi.

Scarica completamente la GUIDA cliccando qui

Fonte Istituzionale: Inail

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