Interessante, per quanto concerne le distanze tra edifici, la sentenza 762/2020 del 18 giugno che tratta sostanzialmente l’impugnazione, da parte di una cittadina, dell’ordinanza di demolizione relativa all’ampliamento: che non rispetterebbe la distanza minima di dieci metri dalla parete finestrata dell’abitazione confinante.
Per il Tar, la documentazione in atti dimostra infatti che la parete dell’abitazione di proprietà della ricorrente, interessata dalla sopraelevazione, e quella dell’abitazione di proprietà del vicino sono fra loro in posizione ortogonale, formando un angolo retto. Tanto basta a evidenziare la carenza del presupposto fattuale da cui muove il provvedimento impugnato, vale a dire l’esistenza di due pareti “antistanti”, tali essendo le pareti che si fronteggiano, non necessariamente con andamento parallelo, ma a condizione che l’avanzamento dell’una o dell’altra porti al loro incontro, sia pure per un segmento limitato (da ultimo, cfr. Cass. civ., sez. II, 1 ottobre 2019, n. 24471).
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