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CHIARIMENTI Impianto di condizionamento – Regione Veneto: Ordinanza 17 maggio 2020, n. 48

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Regione Veneto, Ordinanza 17 maggio 2020, n. 48 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni

All’interno del Dpcm 17 maggio 2020, e più nello specifico nell’Allegato 17 vi ’è una frase che potrebbe lasciare adito a diverse possibili interpretazioni, potenzialmente limitanti per il settore HVAC/R.

“Favorire, ove possibile, il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.”

Qualora non sia possibile, come nel caso di uno split, o di un fan coil, effettuare quanto richiesto, l’impianto può quindi comunque essere lasciato in funzione?

Un chiarimento, all’interno di una circolare interpretativa, è prontamente arrivato anche dalla Regione Veneto.

Alcune interpretazioni applicative sono arrivate da ASSOCLIMA, che ha proposto inoltre alcune modifiche al testo del decreto, pensiero in linea anche con quello di ATF – Associazione Italiana dei Tecnici del Freddo che invece ha formulato le seguenti considerazioni:

  • Con la frase ivi enunciata viene dato adito alle migliaia di attività commerciali che spegnere il condizionatore e utilizzare un semplice ventilatore con la finestra aperta sia una soluzione preferibile, dove sappiamo che il problema è la movimentazione dell’aria non il suo raffreddamento.
  • Una verifica dei flussi d’aria, che non colpiscano le persone direttamente, e l’utilizzo delle unità a velocità minima potrebbero essere un giusto compromesso di bassa movimentazione dell’aria e raffreddamento.
  • Quest’estate il blocco forzato degli impianti creerebbe shock termici pericolosissimi alle fasce più deboli (anziani, bambini…)

CHIARIMENTI REGIONE VENETO

Impianto di condizionamento

Le linee di indirizzo di cui all’allegato 1 dell’ordinanza n. 48, prevedono in diversi punti l’esclusione della funzione di ricircolo dell’aria per gli impianti di condizionamento (v. ristorazione, pag. 4; servizi alla persona, pag. 8; commercio al dettaglio, pag. 9; uffici aperti al pubblico, pag. 12; musei, archivi e biblioteche, pag. 18).

La prescrizione deve intendersi subordinata alla possibilità tecnica di escludere il predetto ricircolo d’aria, tenuto conto dell’impianto in essere, senza obbligo di sostituzione, di adeguamento tecnologico né di interdizione. L’impianto può pertanto essere utilizzato anche se determina il ricircolo, con misure compensative quali l’arieggiamento provvisorio dei locali.

Scarica Chiarimenti Ordinanza N.48

Fonte: Regione Veneto

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