Domanda: Cosa si intende per “data di fine lavori” a partire dalla quale si contano i 90 giorni per l’invio all’ENEA dei dati?
La risoluzione 244/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l’invio della documentazione parte dal giorno del “collaudo” finale dei lavori.
Tale collaudo può essere eseguito anche dalla ditta che ha eseguito i lavori (per esempio vale come verbale di collaudo la dichiarazione di conformità resa ai sensi del DM 37/08 per gli interventi sugli impianti o altra documentazione redatta appositamente).
Per “data di fine lavori” si può considerare quindi la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori quando prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità quando prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico.