Quesito: mi trovo in regione lombardia. E’ obbligatoria la sanificazione la sanificazione dei condizionatori, sia in ambito domestico che commerciale?
Risposta:
I condizionatori ad uso domestico devono essere registrati sul Libretto di Impianto in base al DPR 74/2013, però in Lombardia, il libretto non è obbligatorio per impianti al di sotto dei 12 kW, quindi pare che i condizionatori inf. a questa soglia siano “non rintracciabili” e quindi non sottoposti a nessun controllo dalle autorità competenti, ragion per cui il cittadino è indotto ad effettuare la manutenzione un po’ a suo piacere, un po’ come avviene per gli scaldaacqua.
Però mentre il DPR 74/2013 definisci il controllo di efficienza energetica solo per gli impianti di condizionamento sup. 12 kW (art. 8), l’art. 7 dello stesso definisce invece la manutenzione dell’impianto termico* indipendentemente dalla sua potenzialità e recita quanto segue:
“Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell’ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
- a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.”
(*definizione di impianto termico, introdotta dalla legge n. 90/2013 che ha modificato il D.lgs 192/05 (art. 2, comma 1, l-tricies). “impianto termico“: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e’ maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”)
Quindi deve essere l’installatore/manutentore a definire le opere di manutenzione da compire sull’apparecchio e tra la manutenzione ordinaria vi è sicuramente:
- La pulizia del motore (unità esterna) e degli split (unità interna).
- La pulizia o sostituzione del filtro dell’aria del condizionatore.
- La sanificazione dell’impianto e delle batterie interne.
- La verifica di eventuali perdite di gas refrigerante.
In conclusione, secondo noi, la manutenzione all’impianto di condizionamento deve essere sempre effettuata da parte di un tecnico abilitato, anche se in Lombardia, purtroppo, per gli impianti inf. 12 kW, esiste una situazione particolare per quanto detto sopra.
Lo scenario cambia invece per l’ Obbligo di sanificare i condizionatori non domestici, quindi in ambienti commerciali e di lavoro.
Con il decreto legge n.81 del aprile 2008 Allegato IV 1.9.1.4 è stato imposto l’obbligo della sanificazione dei condizionatori da effettuare ogni due anni
In questo decreto nel capitolo sul Microclima e Aerazione dei luoghi di lavori chiusi si parla esplicitamente della sanificazione degli impianti.
Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.
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