Con il commento da parte dell’Ancca (Associazione nazionale contabilizzazione calore ed acqua) in merito all’Ordinanza di Cassazione n. 28282/2019 (si veda “Contabilizzazione del calore: la quota fissa è legittima“) è tornato di grande attualità il tema della contabilizzazione del calore in condominio, con particolare riferimento alle modalità di ripartizione dei costi variabili e fissi.
Per fare ancora una volta chiarezza, pubblichiamo, di seguito, le risposte del Ministero dello Sviluppo Economico sull’applicazione dei decreti 102/2014 e 141/2016, aggiornate per l’ultima volta nel giugno 2017 e redatte con il supporto tecnico di ENEA e CTI.
A seguire riportiamo, poi, il testo dell’art 9 comma 5 del D.lgs 102/2014 come modificato dall’art. 5 del D.lgs 141/2016.
Contabilizzazione del calore: le risposte del MISE
D. È vero che qualora sussistano le condizioni previste dal secondo periodo della lettera d) dell’art. 9, comma 5 del D.lgs. n. 102/2014, la quota volontaria deve essere assunta al minimo per il 70% dell’importo complessivo?
R. Si. Si precisa inoltre che in tale procedura è indicato un campo di utilizzo dal 70 al 100% dell’importo complessivo. L’adozione di tale procedura è comunque indicata come possibilità e non come obbligo.
D. Esiste un quorum minimo assembleare per deliberare un criterio di riparto degli importi in presenza di termoregolazione e contabilizzazione?
R. Si. Tale criterio è sancito dall’art. 26 comma 5 della Legge n. 10/1991 che dispone di fare riferimento al comma 2 dell’articolo 1120 del Codice Civile, ove si prevede che la decisione sia assunta con la maggioranza degli intervenuti in assemblea, rappresentanti di almeno la metà del valore dell’edificio.
D. È obbligatorio produrre una diagnosi energetica dell’edificio ai fini dell’attuazione delle disposizioni in materia di contabilizzazione del calore previste dall’articolo 9 del D.lgs. n. 102/2014?
R. No.
D. È prevista la possibilità di esenzione dall’obbligo di installazione di sottocontatori o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore?
R. Si, qualora sussista un’impossibilità tecnica all’installazione di sottocontatori o una inefficienza in termini di costi e una sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, di cui all’art. 9, comma 5, lettera b) del D.lgs. n.102/2014. Tale impossibilità o inefficienza deve essere documentata tramite apposita relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato; la suddetta relazione può fare riferimento alla UNI EN 15459.
Qualora poi sussista un impedimento anche per l’installazione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore da installare in corrispondenza a ciascun corpo scaldante secondo quanto prescritto dall’art. 9 comma 5, lettera c) del D.lgs. n.102/2014, deve essere prodotta una ulteriore relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato con specifico riferimento alla UNI EN 15459.
D. Esiste un obbligo di suddivisione delle spese secondo UNI 10200 in assenza di dispositivi di contabilizzazione… continua a leggere
Fonte: Quotidiano del Condominio