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Dal 20 Ottobre Nuovo Codice di prevenzione incendi

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In vigore da domenica 20 ottobre 2019 il decreto 12 aprile 2019 del Ministero dell’Interno, avente ad oggetto “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.95 del 23 aprile scorso.

DECRETO 12 aprile 2019 

Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (19A02595) (GU Serie Generale n.95 del 23-04-2019)0

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 recante le disposizioni relative alle modalita’ di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012; Visto il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015, e successive modificazioni; Ravvisata la necessita’ di continuare l’azione di semplificazione e razionalizzazione dell’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi, mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico piu’ aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali; Sentito il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all’art. 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 1. All’art. 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 il comma 2 e’ abrogato.

Art. 2

Modifiche all’art. 2 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015

1. L’art. 2 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Campo di applicazione e modalita’ applicative). –

1. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attivita’ di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76. Sono fatte salve le modalita’ applicative alternative di cui all’art. 2-bis.

2. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alle attivita’ di cui al comma 1 di nuova realizzazione.

3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attivita’ di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attivita’ non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attivita’ esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1-bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, e’ fatta salva, altresi’, la possibilita’ per il responsabile dell’attivita’ di applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attivita’.

5. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attivita’ che non rientrano nei limiti di assoggettabilita’ previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.».

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Fonte Istituzionale: Gazzetta Ufficiale

 

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