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Regolamento attuativo in Gazzetta sulla sicurezza nell’impiego di gas combustibile

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Regolamento recante attuazione della delega di cui all’articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l’adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (19G00129) (GU Serie Generale n.248 del 22-10-2019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/11/2019

1. Il presente decreto reca disposizioni regolamentari per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile e per l’adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

2. Le disposizioni del presente decreto nonche’ quelle della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, come modificata dal decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23, integrano ed attuano il quadro normativo della disciplina della messa a disposizione del mercato e messa in servizio degli apparecchi, delle condizioni di fornitura del gas, dei requisiti essenziali di sicurezza, della libera circolazione, come stabilita dagli articoli, rispettivamente, 3, 4, 5 e 6 del regolamento (UE) n. 2016/426, nonche’ nei connessi allegati I e II. La disciplina degli obblighi degli operatori economici, della conformita’ degli apparecchi ed accessori, della notifica degli organismi di valutazione della conformita’, della vigilanza del mercato dell’Unione, e‘ contenuta nei Capi, rispettivamente, II, III, IV e V del regolamento (UE) n. 2016/426 e nei connessi allegati III, IV e V.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (G.U.U.E.).

Note all’art. 1:La legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile), e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1971, n. 320. – Il decreto legislativo del 21 febbraio 2019, n. 23 (Attuazione della delega di cui all’art. 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2019, n. 72. –

Il regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 31 marzo 2016, serie n. L. 81. – La rubrica dell’art. 3, del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio»; – La rubrica dell’art. 4 del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Condizioni di fornitura del gas»; – La rubrica dell’art. 5 del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Requisiti essenziali»; – La rubrica dell’art. 6 del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Libera circolazione»; – La rubrica dell’Allegato I del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Requisiti essenziali»; –

La rubrica dell’Allegato II del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Contenuto delle comunicazioni degli Stati membri sulle condizioni di fornitura del gas»; – Il Capo II del regolamento (UE) n. 2016/426 e’ intitolato: «Obblighi degli operatori economici»; – Il Capo III del regolamento (UE) n. 2016/426 e’ intitolato: «Conformita’ di apparecchi e accessori»; – Il Capo IV del regolamento (UE) n. 2016/426 e’ intitolato: «Notifica degli organismi di valutazione della conformita’»; – Il Capo V del regolamento (UE) n. 2016/426 e’ intitolato: «Vigilanza del mercato dell’unione, controllo degli apparecchi e accessori che entrano nel mercato dell’unione e procedura di salvaguardia dell’unione»; – La rubrica dell’Allegato III del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Procedura di valutazione della conformita’ per apparecchi e accessori»; – La rubrica dell’Allegato IV del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Iscrizioni»; – La rubrica dell’Allegato V del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Dichiarazione UE di conformita’ n. …».

Leggi interamente il Decreto cliccando QUI

Fonte Istituzionale: Gazzetta Ufficiale

 

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