Per le sottostazioni di teleriscaldamento esistenti alla data del 15 ottobre 2014, la compilazione del libretto ricade sul proprietario, mentre per quelle di nuova installazione la responsabilità è dell’installatore.
Le sottostazioni per teleriscaldamento sono delle unità preassemblate e cablate che, interfacciandosi con la rete di trasporto del fluido vettore (acqua surriscaldata o acqua calda) distribuito dalle aziende di produzione e/o di gestione, permettono all’impianto d’utenza, a più bassa temperatura e pressione, di spillare la quantità di energia (calore) che necessita per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria.
L’obbligo di inserire le sottostazioni di teleriscaldamento nel Libretto d’impianto è stato stabilito per la prima volta dal DPR74/2013, concretizzandosi poi definitivamente con il DM 10 febbraio 2014. Tale decreto prevede che a partire dal 01 giugno 2014 tutti gli impianti dovono essere dotati di Libretto. Tramite decreto del 20 giugno 2014, il Ministero ha poi spostato tale data al 15 ottobre 2014 e nella sezione dedicata alle FAQ sul suo sito internet ha precisato che:
La proroga comporta di fatto che, a partire dal 15 ottobre 2014, a seguito di nuove installazioni di impianti termici o in occasione di controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o degli interventi su chiamata di manutentori o installatori, sarà obbligatorio l’uso dei nuovi modelli di libretto introdotti con DM 10 febbraio 2014.
Pertanto per le sottostazioni di teleriscaldamento esistenti alla data del 15 ottobre 2014, la compilazione iniziale del libretto ricade sul proprietario della sottostazione che solitamente è anche il proprietario della rete di teleriscaldamento. La compilazione va fatta in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal DPR74/2013 o di interventi su chiamata di manutentori o installatori.
Per le sottostazioni di nuova installazione la responsabilità della compilazione del libretto d’impianto ricade invece sull’installatore, secondo quanto prescritto dall’art. 11 comma 11 del DPR412/1993. All’atto della prima messa in servizio della sottostazione l’installatore deve:
- compilare il libretto d’impianto per la climatizzazione;
- per le sottostazioni dotate di scambiatori di potenza termica nominale maggiori o uguali di 10kW, effettuare il controllo di efficienza energetica e compilare il relativo rapporto di tipo 3;
- aggiornare il libretto riportando i risultati della prima verifica e allegare copia del rapporto di controllo.