Completamento lavori o ristrutturazione?
Le spese sostenute dal marito per i lavori di ristrutturazione e di risparmio energetico sull’immobile in comproprietà con la moglie, non possono essere detratte se i lavori sono stati effettuati sul fabbricato mentre era ancora in costruzione, risultando più un completamento lavori che una ristrutturazione vera e propria – precisa la Cassazione con l’ordinanza n.13043 del 15 maggio 2019.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale respingeva l’opposizione della contribuente avverso la cartella di pagamento relativa all’anno di imposta 2008 derivante dalla revoca del beneficio fiscale della detrazione IRPEF del 36% e del 55% per lavori di ristrutturazione di un immobile in comproprietà con il marito in quanto tali lavori sarebbero stati effettuati su un immobile in costruzione, risultando dunque come lavori di completamento e non di ristrutturazione; che la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva il ricorso della contribuente ritenendo che «l’eccezione di nullità per difetto di contraddittorio è nuova in quanto sollevata solo in appello e, dunque, è inammissibile»; che nel merito la detrazione fiscale è prevista per la ristrutturazione edilizia, che è locuzione che esprime letteralmente il recupero di costruzioni già esistenti, non potendosi estendere alla diversa ipotesi della demolizione e ricostruzione, e non avendo la contribuente dimostrato che l’immobile – che ha il classamento F3 (ossia immobile in costruzione) – al momento dei lavori fosse già completato; che la contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi mentre l’Agenzia delle entrate ne chiedeva il rigetto costituendosi con controricorso.
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Fonte: Cassazione