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Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): nuova sentenza del TAR Toscana

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IL TAR TOSCANA SI È PRONUNCIATO SULLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) DEL MASTERPLAN DELL’AEROPORTO VESPUCCI DI FIRENZE

 

Il TAR Toscana, con sentenza pubblicata il 27 maggio 2019 (in www.giustizia-amministrativa.it), dopo aver dato atto che “con la sentenza n. 1310 dell’8 Agosto 2016 è stata annullata, seppur in parte qua, la delibera n. 61/2014 di integrazione al P.I.T., evidenziando peraltro l’esistenza di alcune lacune del procedimento VAS e nel relativo provvedimento“, si è oggi ulteriormente pronunciato accogliendo anche il ricorso avverso il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 377 del 28.12.2017 con cui si è decretata “la compatibilità ambientale del “Master Plan 2014-2029” dell’aeroporto di Firenze.

In particolare, il TAR ha ricordato che “il progetto esecutivo sia, di per sé, deputato ad introdurre solo le specifiche, i dettagli e le modalità delle lavorazioni da svolgere, non potendo costituire il momento in cui effettuare “scelte progettuali” o nuove “valutazioni” circa gli impatti dell’opera sulle componenti ambientali o in merito i rischi derivanti dall’esecuzione del progetto” (così, punto 2.2 in motivazione) e ha rilevato che è “il complessivo tenore delle prescrizioni che dimostra come la valutazione di compatibilità ambientale sia stata posta in essere prescindendo dall’esame dell’impatto che le nuove opere potrebbero avere sull’ambiente, in un contesto nel quale le azioni da compiere non sono sufficientemente definite e che, pertanto, richiedono inevitabilmente nuove  valutazioni conseguenti all’esame istruttorio ancora da svolgere” (così, punto 3.4 in motivazione).

In particolare il Tar ha ritenuto esistenti i seguenti principi di diritto:

a) a prescindere dal fatto che si ritenga applicabile che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 104 del 2017 (che modifica gli artt. 20 e ss., d.lgs. n. 152 del 2006), laddove consente che gli elaborati progettuali siano predisposti con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità, o al contrario (come sostengono i ricorrenti) un livello di definizione al progetto esecutivo di cui all’art. 93 comma 6 del d.lgs. 163/2006, è comunque indispensabile che il progetto di un’opera pubblica, alla base della valutazione di impatto ambientale, contenga quel grado di dettaglio minimo e sufficiente affinché si possa addivenire ad una corretta valutazione degli effetti che l’opera ha sull’ambiente circostante.

b) l’art. 25, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006 prevede l’ammissibilità di prescrizioni che, tuttavia, sono espressamente qualificate come condizioni per la realizzazione, l’esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle condizioni dirette ad evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi; si tratta di allora di opere e modalità esecutive eventuali e accessorie, che si pongono a valle di un progetto comunque definito e compiuto, quanto meno in tutti quegli elementi sufficienti per effettuare un giudizio sull’impatto delle opere rispetto all’ambiente circostante.

c) le opere e gli interventi da realizzare nell’ambito delle prescrizioni non possono che avere un carattere “accessorio” rispetto al giudizio di compatibilità, attenendo alla fase di esecuzione del progetto e non riguardare aspetti che avrebbero dovuto essere valutati e risolti in sede di VIA.

d) la valutazione di compatibilità ambientale non può avere natura condizionata se le prescrizioni a cui è subordinata non possiedono un reale contenuto precettivo, recando per contro indicazioni meramente orientative ipotetiche, e, in ogni caso, non può trattarsi di indicazioni la cui concreta realizzabilità non sia stata preventivamente (Tar Toscana, sez. II, 23 dicembre 2010, n. 6867);

e) la valutazione di impatto ambientale ha, infatti, il fine di sensibilizzare l’autorità decidente, attraverso l’apporto di elementi tecnico-scientifici idonei ad evidenziare le ricadute sull’ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, a salvaguardia dell’habitat. Tale valutazione non può che implicare una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull’ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica perseguita (Cons. St., sez. V, 6 luglio 2016, n. 3000 id., sez. IV, 24 marzo 2016, n. 1225);

f) il concetto di valutazione di impatto ambientale implica che le opere da valutare siano state preventivamente definite (quanto meno nelle linee essenziali), senza che possano emergere nuovi aspetti suscettibili di condizionare l’avvenuta valutazione di compatibilità ambientale.

g) se le opere da realizzare non sono state compiutamente definite è la stessa valutazione di compatibilità ambientale a risultare parziale, non essendo stato possibile verificare in che misura l’ambiente ne risulterebbe modificato, dall’altro, dell’interesse pubblico sotteso all’esecuzione dell’opera, potendo gli organi amministrativi preposti al procedimento di v.i.a. dettare prescrizioni e condizioni diretto solo a meglio garantire la compatibilità ambientale dell’opera progettata (Tar Milano, sez. III, 8 marzo 2013, n. 627).

h) nell’ipotesi in cui la progettazione esecutiva comporti importanti variazioni all’opera già esaminata, tali da alterarne le caratteristiche è necessario che in sede di approvazione del progetto definitivo l’autorità amministrativa manifesti la consapevolezza del susseguirsi dei provvedimenti e li ritenga compatibili con le risultanze della valutazione di impatto ambientale e, ciò, al fine di consentire in sede giurisdizionale il sindacato di legittimità sulla ragionevolezza di tali determinazioni e di quella che esclude la rinnovazione della medesima valutazione (Cons. St., sez. VI, 12 maggio 2006, n. 2694; id., sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1649).

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