“in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro – come da Sentenza – l’obbligo del datore di lavoro, nel caso di lavorazioni eseguite ad altezza superiore a due metri, di apprestare (quando possibile) impalcature, ponteggi o altre opere provvisionali non può essere sostituito dall’uso delle cinture di sicurezza, previsto solo sussidiariamente o in via complementare…”
inoltre
“il cantiere deve essere sempre in sicurezza e i lavoratori debbono essere sempre protetti dai rischi che le norme a contenuto cautelare tendono a scongiurare, anche nei momenti di sospensione, pausa o interruzione dell’attività di lavoro”
Fonte: Corte di Cassazione