Home Sentenze Canna fumaria. Secondo il TAR della Campania non serve il permesso (nella...

Canna fumaria. Secondo il TAR della Campania non serve il permesso (nella maggior parte dei casi) di costruire

1013
0

Il Tar della Campania ha accolto il ricorso presentato dal titolare di un ristorante per chiedere l’annullamento dell’ordinanza comunale per la demolizione dell’impianto di trattamento fumi/odori a servizio del locale.

Il Tar evidenzia che “che la canna fumaria de qua possa essere assimilata, per le sue concrete caratteristiche (“l’impianto della ricorrente è di piccole dimensioni, con nessun impatto sul paesaggio e non modifica minimamente il prospetto condominiale”), ad opera, per la quale fosse necessario il permesso di costruire, con conseguente impossibilità d’ordinarne la demolizione […]”.

Inoltre che: “L’installazione di una canna fumaria è riconducibile ai lavori di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 comma 1 lett. d ), d.P.R. n. 380 del 2001, realizzati tramite inserimento di nuovi elementi ed impianti, ed è quindi subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c ), dello stesso d.P.R.laddove comporti, come nella fattispecie, una modifica del prospetto del fabbricato cui inerisce” (T. A. R. Campania – Napoli, Sez. VIII, 1/10/2012, n. 4005).

Scarica e leggi interamente la sentenza cliccando qui

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.