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F-gas: abrogato l’obbligo di comunicazione all’ISPRA delle emissioni entro il 31 Maggio 2019

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Il 24 gennaio è infatti entrato in vigore il Dpr 146/2018 che abroga il precedente Dpr 43/2012 e con esso l’obbligo, in capo agli operatori (proprietari e utilizzatori), di trasmettere la Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019).

Il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che la dichiarazione F-Gas relativa alle informazioni del 2018 non dovrà essere trasmessa (il termine di comunicazione era il 31 maggio 2019).

Il DPR 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati e apparecchiature contenenti gas fluorurati che, come chiarito all’articolo 16, diventerà operativa (per quanto riguarda la comunicazione dei dati sugli interventi) decorsi 8 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, ovvero dal 23 settembre 2019. 

Quindi  a partire dal 24 settembre 2019le imprese certificate, installatori e manutentori di impianti o, nel caso di imprese non soggette a obbligo di certificazione, alle persone certificate e non più agli operatori (proprietari e utilizzatori), dovranno comunicare alla Banca Dati FGAS i dati relativi  agli interventi effettuati (installazione di nuove apparecchiature, controllo delle perdite,  manutenzione, assistenza, riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate).

L’obbligo quindi di tenuta dei registri sarà rispettato mediante comunicazione alla Banca dati nazionale gestita dalle Camere di commercio entro 30 giorni dalla quale sarà possibile scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle apparecchiature.

Le imprese di installazione e manutenzione e le persone certificate, il cui elenco è consultabile on line https://www.fgas.it/RicercaSezC, dovranno quindi comunicare i dati con riferimento agli interventi svolti sulle apparecchiature di seguito indicate, a prescindere dalla quantità di FGAS in esse contenute:

  • apparecchiature fisse di refrigerazione
  • apparecchiature fisse di condizionamento d’aria
  • pompe di calore fisse
  • apparecchiature fisse di protezione antincendio
  • celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero
  • commutatori elettrici

A partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri delle apparecchiature sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca Dati dalla quale si potranno attingere tutte le informazioni relative alle apparecchiature e agli interventi svolti su di esse.


 

1 COMMENT

  1. Salve, dovendo riparare un condizionatore il quale ha perso soltanto una parte di gas refrigerante R410a, la norma o legge prevede la ricarica parziale (chiaramente a seguito della ricerca guasto e riparazione)?

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