Cosa accade in caso di infortunio mortale in un cantiere dove più imprese operano? Quali sono le responsabilità per il direttore di cantiere?
Tutte le risposte sono ovviamente contenute nella sentenza 19646/2019 della Corte di Cassazione, dove viene evidenziato il caso specifico di un cantiere, dove due imprese operavano, dove al suo interno non era stato predisposto “il piano di coordiamento dei lavori in cui rilevare i rischi per la sicurezza dovuti alla contemporanea presenza di due imprese“.
Ecco una delle parti salienti della sentenza:
La Corte ha richiamato, a tal proposito, il disposto dell’art.118, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (che ha sostituito, riproducendone il contenuto, l’art.12 d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, vigente all’epoca del fatto), a tenore del quale “nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco”. La Corte ha chiarito come “la violazione di tale obbligo è stata più volte fonte di affermazione di responsabilità di coloro che erano tenuti all’attuazione e controllo delle misure di sicurezza (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 46719 del 14/10/2009, dep. 04/12/2009, Rv. 245612; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 31296 del 17/05/2005, dep. 19/08/2005, Rv. 231658)“. La Corte ha perciò annullato la sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Napoli “perché valuti la sussistenza della responsabilità degli imputati, anche in relazione all’ipotesi ricostruttiva che il traumatismo mortale sia stato determinato dall’errata manovra della benna, ciò per l’omesso rispetto delle norme che vietano l’interferenza tra operai ed escavatore durante l’attività operativa di quest’ultimo macchinario”.
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Fonte ufficiale: Corte di Cassazione