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Regione Sicilia: Semplificazione per interventi strutturali in zone sismiche

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D.D.G. n. 189/2019 del Dipartimento Regionale Tecnico – Direttive previste per il periodo transitorio, redatte ai sensi dell’art. 3 “Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”, comma 2, del DECRETO LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”. Sono approvate le direttive di cui all’Allegato A del presente Decreto.

Visto il Decreto Legge n° 32 del 18 aprile 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. n° 92 del 18 aprile 2019,
nelle more dell’emanazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle linee guida di
cui all’art. 3 dello stesso decreto legge, sul territorio regionale si applicheranno, in via transitoria e sino al
30 maggio 2019, le norme previgenti di cui al DPR 380, come recepito dalla LR 16/2016 (leggi 1086/71,
64/74), in aderenza a quanto disposto con nota di questo Dipartimento n. 87466 del 19 aprile 2019.
Dalla data del 31 maggio 2019 e fino all’emanazione delle suddette linee guida del MIT, sul
territorio regionale, le procedure per il rilascio della autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile o
per il deposito del progetto presso gli stessi Uffici saranno regolate come segue:

A) INTERVENTI DA REALIZZARE PREVIO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DEL GENIO CIVILE
Sono subordinati al rilascio di autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile (interventi “rilevanti”
ai fini della pubblica incolumità):

1. Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle zone sismiche 1 e 2 (alta sismicità);

2. Le nuove costruzioni con tipologie diverse da quelle in muratura ed in cemento armato, NON
regolari in altezza, superiori ad una elevazione fuori terra, il cui valore di T1 (vedi punto 7.3.3.2 delle NTC 2018) superi 2,5 TC o TD;

3. Gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (All.1 – elenco A), nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (All.1 – elenco B);

4. Le costruzioni con elementi di cui al punto 7.2.2 delle NTC 2018: “… elementi pressoché orizzontali con luce superiore a 20 m., elementi precompressi con l’esclusione dei solai di luce superiore a 8 m.), elementi a mensola di luce superiore a 4 m, strutture di tipo spingente, pilastri in falso, edifici con piani sospesi, ponti e costruzioni con isolamento nei casi specificati in §7.10.5.3.2…”.

5. Gli interventi relativi a costruzioni ricadenti in zone R3, R4, P3 e P4 del PAI e nelle relative fasce di rispetto di cui al DPRS 15/04/2015;

6. le costruzioni con uso pubblico, ricadenti nelle classi III e IV di cui al Capitolo 2.4.2 delle NTC 2018;

7. le strutture delle opere pubbliche, come definite dall’art.3 comma 1 lettera pp) del D.Lgs. 50/2016
e ss. mm. ii.

8. gli interventi soggetti a verifica a campione di cui alla successiva lettera D;

 

 

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