I titolari di partita Iva che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65mila euro rientrano nel nuovo regime forfetario che prevede l’applicazione di un’unica imposta sostitutiva del 15%. Le indicazioni per accedere al regime nella circolare n. 9 – pdf
PREMESSA
La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (d’ora in poi, legge di stabilità 2015), all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuentipersone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti, al fine di superare, progressivamente, le criticità derivanti dalla sovrapposizione di preesistenti regimi agevolativi destinati a soggetti con caratteristiche simili (regime fiscale di vantaggio, regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, regime contabile agevolato). Di recente, l’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (d’ora in poi, legge di bilancio 2019) ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario. In primo luogo, è stata introdotta una soglia unica di ricavi e compensi,più elevata, pari a 65.000 euro, indipendentemente dall’attività esercitata, precisando che in caso di svolgimento di più attività, ai fini dell’applicazione del regime forfetario, il limite di 65.000 euro è riferito alla somma dei ricavi e dei compensi derivanti dalle diverse attività esercitate. Sono poi state abrogate le limitazioni stabilite in precedenza con riferimento al costo dei beni strumentali (20.000 euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5.000 euro) di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 54
dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, nella formulazione previgente. Sono state, infine, riformulate
le cause ostative all’applicazione del regime forfetario di cui alle lettere d) e d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n.190 del 2014.
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Fonte: Agenzia delle Entrate