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Il titolo edilizio è falso ma il costruttore non ne era a conoscenza? Non può essere accusato!

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Il costruttore non è tenuto a verificare la veridicità del permesso di costruire, il progettista invece non può non sapere che un titolo edilizio è stato ottenuto in modo fraudolento.

Con sentenza del 26 febbraio 2018, la Corte d’appello di Lecce, disattendendo gli appelli proposti da P. L. M. e M. P. – condannati in primo grado per il solo reato di cui al capo a) con riguardo alla totale difformità tra le opere eseguite e quelle autorizzate con il permesso di costruire – ed accogliendo parzialmente il gravame proposto dal pubblico ministero contro tutti gli imputati (per il resto in primo grado assolti dagli altri reati loro contestati),ha ritenuto costoro responsabili di tutti gli addebiti loro ascritti, ad eccezione della
contravvenzione di cui all’art. 734 cod. pen., per cui è stata confermata l’assoluzione già pronunciata in primo grado. In particolare, in grado d’appello tutti gli imputati, condannati alle pene di legge, sono stati ritenuti colpevoli della contravvenzione di cui all’art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380 del 2001 contestata
sub a) e – così riqualificando il delitto rubricato sub capo b) a seguito della sent. Corte cost. n. 56/2016 – della contravvenzione di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004, mentre i soli imputati M.i, P., C. e R. sono altresì stati condannati per il reato contestato al capo d), derubricato nel delitto di cui all’art. 480 cod. pen. L’affermazione di responsabilità concorsuale si fonda sul fatto che gli imputati M. e P., quali proprietari e committenti della realizzazione di una casa di civile abitazione in zona agricola vincolata, e A. C. quale tecnico progettista – autore delle relazioni allegate alle istanze, contenenti false attestazioni – e direttore dei lavori, avevano richiesto ed ottenuto dal comune di Castrignano del Capo, in persona del tecnico comunale L. R., un permesso di costruire ed una autorizzazione paesaggistica (quest’ultima rilasciata a seguito di nulla-osta concesso dalla Soprintendenza, indotta in errore) ed in forza dei medesimi provvedimenti, illecitamente rilasciati perché affetti da falsità ideologica ed in contrasto con le previsioni normative e urbanistiche e da ritenersi dunque inesistenti, con il concorso dell’esecutore materiale R. E. avevano quindi realizzato l’opera, peraltro in difformità dal progetto presentato. In particolare, la falsità ideologica delle relazioni allegate all’istanza e delleautorizzazioni conseguentemente rilasciate era stata ritenuta in relazione all’attestazione di conformità dell’intervento alle norme di legge ed agli strumenti urbanistici, laddove la volumetria edificata – non consentita dall’indice di fabbricabilità del fondo agricolo – era stata ottenuta in base ad un illecito asservimento urbanistico di terreni distanti ed in assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi relativi ad un’edificazione connessa all’esercizio di attività imprenditoriale agricola.

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Fonte: Cassazione

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