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Linee Guida CTI sulla verifica delle canne fumarie

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Linee guida per la verifica dell’idoneità al funzionamento in sicurezza dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione

Novità dal CTI per la sicurezza delle canne fumarie

Il CTI sta lavorando a una norma per la verifica dei sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione negli impianti ad uso civile alimentati a combustibile liquido o solido. La norma si occupa esclusivamente della verifica dei sistemi di evacuazione, pertanto non può essere utilizzata per la progettazione e l’adeguamento degli stessi.

Le attività di verifica solo da personale specializzato

Le attività di verifica devono essere eseguite, in presenza dell’utilizzatore, esclusivamente da operatori con specifiche competenze tecniche. Le verifiche previste servono ad accertare l’esistenza dei requisiti base per la sicurezza e l’assenza di anomalie in grado di pregiudicare l’incolumità pubblica.

I possibili esiti della verfica

A seguito della verifica deve essere emesso un giudizio tra quelli di seguito elencati:

  • SEPC (Sistema di Evacuazione dei Prodotti della Combustione) idoneo al funzionamento se non sono presenti anomalie. In questo caso non vi è la necessità di effettuare interventi.
  • SEPC idoneo al funzionamento temporaneo in caso di presenza di anomalie che non costituiscono un pericolo immediato garantendo la possibilità di utilizzo del sistema entro certi limiti di tempo fino all’adeguamento delle anomalie stesse.
  • SEPC non idoneo al funzionamento se le anomalie presenti costituiscono un pericolo immediato in caso di utilizzo. Al presentarsi di questa situazione l’apparecchio deve essere messo fuori servizio e rimanere inutilizzato fino all’adeguamento del sistema.

I risultati del controllo devono essere registrati sul Rapporto Tecnico di Verifica (RTV). Il RTV deve essere compilato dall’operatore con i dati identificativi dell’impianto, i controlli eseguiti e i risultati ottenuti e il giudizio complessivo sulla sicurezza del SEPC.

Le situazioni pericolose

Innanzitutto, è bene che l’operatore verifichi l’assenza di evidenti condizioni di pericolo in grado di pregiudicare la sicurezza pubblica e per sé stesso. Se si presentano tali condizioni l’attività di verifica deve essere sospesa fino al cessare delle condizioni di pericolo stesse. In particolare, sono considerate pericolose per la sicurezza le seguenti condizioni:

  • presenza o fuoriuscita del combustibile liquido nel locale di installazione o nei pressi della linea di alimentazione;
  • presenza in ambiente di prodotti di combustione gassosi;
  • principio di incendio nei pressi del sistema.

Come si effettua la verifica del SEPC

Le modalità di verifica si suddividono in:

  • Controlli strumentali: sono volti all’accertamento della corretta evacuazione dei prodotti durante il normale funzionamento degli apparecchi e consistono nella verifica dell’afflusso dell’aria comburente, del tiraggio e dell’assenza di riflusso o fuoriuscita dei prodotti in ambiente interno.
  • Controlli visivi: sono finalizzati ad accertare l’idoneità dei materiali, la compatibilità dei componenti con gli ambienti in cui sono posti, la corretta posa, lo stato di conservazione e le corrette distanze di sicurezza.
  • Controlli invasivi, ove necessario.

Una volta concluse le attività di controllo è importante che l’operatore compili la sezione 3 del RTV indicante l’esito della verifica e il giudizio conclusivo sulle possibilità di utilizzo del sistema. Copia della sezione 3, debitamente compilata, deve essere consegnata all’utilizzatore e firmata da entrambe le parti.

Infine, in caso di idoneità al funzionamento temporaneo, il termine per l’adeguamento del sistema deve essere fissato il prima possibile e comunque non oltre i trenta giorni solari dalla data della verifica. Se il SEPC risulta non idoneo al funzionamento non deve essere consentito l’utilizzo dell’apparecchio ad esso collegato, inoltre l’operatore deve diffidare, in forma scritta, l’utilizzatore dall’utilizzo dell’apparecchio.

Qualora non fosse possibile la messa fuori servizio, l’operatore deve valutare la possibilità di informare le autorità competenti.

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