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Nuova Regola Tecnica per gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione

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Con il Decreto 23 ottobre 2018 è stata approvata dal Ministero dell’Interno, la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.

Art. 1 – Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, ai fini della prevenzione incendi, la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.
Art. 2 – Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attivita’ di cui all’art. 1 sono realizzate e gestite in modo da: a) minimizzare le cause di incendio e di esplosione; b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o locali contigui; d) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
Art.3 – Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2, e’ approvata la regola tecnica di cui all’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 4 – Applicazione delle disposizioni tecniche
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di distribuzione stradale di idrogeno gassoso di nuova realizzazione e agli impianti esistenti in caso di modifiche previste a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e’ possibile progettare gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione secondo norme tecniche internazionali riconosciute, quale la norma ISO 19880-1, fatte salve le ulteriori disposizioni normative comunque applicabili. 3. Le procedure previste dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, si applicano, altresi’, anche nei casi riportati al punto 3.2 e al punto 6.2 della regola tecnica allegata al presente decreto.
Art. 5 – Ubicazione
1. Gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione non possono sorgere:
a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e, nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all’interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando, nell’uno e nell’altro caso, la densita’ media dell’edificazione esistente nel raggio di 200 m dal perimetro degli elementi pericolosi dell’impianto, come definiti al punto 1.2.3 dell’allegato al presente decreto, risulti superiore a 3 m³ per m²;
b) nelle zone di completamento e di espansione dell’aggregato urbano indicato nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilita’ superiore a 3 m³ per m²;
c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacita’ di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm³ di gas; in tali impianti non e’ consentita la produzione in sito superiore alla capacita’ di 50 Nm³/h ne’ l’uso dei carri bombolai, neanche per l’alimentazione di emergenza.
3. Il divieto di cui al comma 1, lettera c), non si applica agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacita’ di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm³ di gas nel caso in cui gli strumenti urbanistici comunali ammettano la presenza di distributori di carburanti nelle aree destinate a verde pubblico; in tali impianti non e’ consentita la produzione in sito superiore alla capacita’ di 50 Nm³/h ne’ l’uso dei carri bombolai, neanche per l’alimentazione di emergenza.
4. L’attestazione che l’area prescelta per l’installazione dell’impianto non ricada in alcuna delle zone o aree precedentemente indicate e’ rilasciata dal competente ufficio dell’amministrazione comunale.
5. Qualora dovessero mutare i requisiti urbanistici di cui al presente articolo che consentivano l’esercizio dell’attivita’, vengono meno i requisiti e i presupposti per l’esercizio dell’attivita’ ai fini antincendio.
Art. 6 – Prodotti antincendio
1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilita’ del produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell’attivita’, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio e’ consentito se: gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, se sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, gia’ sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtu’ di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto.
3. L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, e’ valutata, ove necessario, dal Ministero dell’interno applicando le procedure previste dal regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
Fonte: Gazzetta Ufficiale

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