Come è noto la legislazione vigente (art. 7, D.P.R. 74/2013) affida all’installatore, per quanto riguarda gli impianti nuovi, ed al manutentore, per gli impianti esistenti il compito di stabilire qualità e frequenza degli interventi di manutenzione sull’impianto termico.
Occorre però considerare che l’impianto termico è costituito da un insieme complesso di dispositivi ed apparecchiature diverse, genericamente identificati come “sistemi”, per cui risulta del tutto evidente che ogni indicazione circa i necessari interventi di manutenzione non possa prescindere da un’attenta analisi di ciascun “sistema” costituente l’impianto in modo da valutarne non solo il potenziale deperimento e degrado d’uso, ma anche l’eventuale vigenza di altri provvedimenti legislativi di riferimento.
Pertanto non è possibile stabilire aprioristicamente alcuna periodicità degli interventi di manutenzione sull’impianto termico nella sua interezza, ma occorre scandire tali attività in funzione delle peculiarità delle apparecchiature e dei dispositivi ivi installati, avvalendosi anche della documentazione del progettista piuttosto che dei fabbricanti, ma tenendo sempre in debito conto le potenziali prescrizioni di carattere normativo e/o legislativo.
Proprio sulla scorta di quest’ultima considerazione, CNA Installazione Impianti ha ritenuto opportuno e necessario mettere a punto una breve pubblicazione con l’intento di procedere all’analisi di quei provvedimenti legislativi e normativi che afferiscono alle apparecchiature tipicamente utilizzate negli impianti termici, onde valutarne eventuali riflessi in merito alla periodicità degli interventi di manutenzione.
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Fonte: CNA