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Responsabilità penale a causa di incendio a carico dell’amministratore di condominio per mancata adozione di cautele in tema di sicurezza antincendio

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Quando l’amministratore di condominio può essere ritenuto responsabile del reato di incendio colposo?

In caso di danni provocati dall’incendio accidentale propagatosi nelle parti comuni di un edificio, si discute se l’amministratore possa essere ritenuto colpevole, per non aver attuato le necessarie misure antincendio.

In particolare ci si riferisce al caso in cui l’amministratore non si sia preoccupato di compiere, con la dovuta diligenza, azioni di controllo, vigilanza e regolamentazione della condotta dei condòmini, in presenza dell’obbligo di adottare le opportune cautele, per evitare l’incendio.

In detta ipotesi, si discute se il non corretto od omesso svolgimento di azioni dirette a garantire un predeterminato livello di sicurezza nelle parti comuni, potrebbe comportare, a carico dell’amministratore, responsabilità non solo civilistiche, ma anche di tipo penale.

In altri termini, accanto alla responsabilità contrattuale, originata dal rapporto di mandato di cui all’art. 1710 c.c., ed alla responsabilità extracontrattuale da atto illecito, fondata nell’art. 2043 c.c., potrebbe aggiungersi anche la responsabilità penale dell’amministratore, per azioni e omissioni.

Invero, se sotto il profilo civilistico è pacifico che l’amministratore sia responsabile del suo operato, non può dirsi altrettanto per la responsabilità penale, anche per il solo fatto che lo stesso amministratore non è dotato di poteri repressivi o disciplinari nei confronti dei condòmini e, peraltro, gli eventuali reati da lui commessi non sono compiuti nell’interesse del condominio ma, al contrario, sono solo a suo danno.

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